Rientrando il bonus bebè di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 tra le prestazioni di sicurezza sociale disciplinate dall’art. 3 del Regolamento 883/2004, così come interpretato dalla stessa Corte di giustizia a seguito di un rinvio pregiudiziale della Corte d’appello di Genova del 21.6.2017, il principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98 trova applicazione risultando dunque discriminatoria l’esclusione dall’accesso a tale prestazione di una cittadina extra UE titolare di un permesso unico lavoro .
Prestazioni sociali – bonus bebè – art. 1 comma 125 L. 190/2014– prestazione di sicurezza sociale – art. 3 regolamento 883/04 – interpretazione Corte di giustizia sicurezza sociale – art. 12 direttiva 2011/98 – cittadini extra UE titolari di permesso unico lavoro – discriminazione – sussiste
Tribunale di Verona, 4.8.2017, est. Gesumunno, XXX (Avv.to Tirelli) c. INPS (Avv.to Guarino)

