Tribunale di Venezia, ordinanza 9 marzo 2018

Il comportamento dell’INPS che a fronte dell’assenza di disposizioni specifiche nella norma applicata subordina, tramite la circolare 39/2017, la concessione del premio alla nascita di cui all’art. 1, comma 353 della L. 232/2016 ai medesimi requisiti stabiliti per il bonus bebè di cui all’art. 1, comma 125, L. 190/2014, viola il principio direttamente applicabile di parità di trattamento di cui all’art. 12 della Direttiva 2011/98; pertanto subordinare la concessione della prestazione al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo crea una disparità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini stranieri, non giustificata e la norma interna deve essere disapplicata estendendo il beneficio a tutte le madri regolarmente soggiornanti.

premio alla nascita –  art. 1, comma 353 della L. 232/2016 – esclusione titolari permesso unico lavoro – circolare 39/2017 – estensione requisiti bonus bebè – all’art. 1, comma 125, L. 190/2014 – assenza potere di deroga in capo all’INPS – principio di parità di trattamento – art. 12 direttiva 2011/98 – diretta applicabilità –  discriminazione – sussiste – estensione del beneficio – diritto delle madri regolarmente soggiornanti

Tribunale di Venezia, 09.03.2018, Est. Coppetta Calzavara, XXX (Avv.to Berti) c. INPS (Avv.to Aprile)