Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l’abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per avere contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l’illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell’uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ne consegue che la limitazione temporale dell’efficacia della dichiarazione di incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l’estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.
In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.
Cittadinanza jure sanguinis – figlio di madre cittadina nato prima dell’entrata in vigore della Costituzione – trasmissione della cittadinanza italiana per nascita – incostituzionalità L. 555/1912

