Il Tribunale riconosce la protezione umanitaria ad un giovane nigeriano sottolineando che l’ effettuazione di un viaggio così lungo, incerto e rischioso per la propria vita, apparirebbe contraddittorio se nel Paese di origine il ricorrente potesse vedersi garantite condizioni di vita accettabili e consone all’esercizio dei diritti fondamentali dell’individuo. Il rimpatrio porrebbe, pertanto, il ricorrente in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale e per tali ragioni essendovi una probabile compromissione anche alle sole scelte di vita quotidiana, considerata la situazione dei diritti civili attualmente esistente in Nigeria, nella cui parte del sud dal quale proviene il ricorrente si registra, inoltre, una generale situazione di instabilità per effetto di azioni poste in essere soprattutto da bande criminali, possono ritenersi sussistenti le ragioni di carattere umanitario di cui all’art. 5, 6° comma del D.Lgs 286/1998 per la concessione della protezione umanitaria. Rileva infine per il riconoscimento della protezione umanitaria come il ricorrente si stia positivamente impegnando nell’ambito del progetto volto all’apprendimento della lingua italiana e ed anche all’acquisizione di competenze lavorative utili, circostanze queste che consentono di esprimere un giudizio prognostico positivo sulla integrazione ed inserimento sociale in itinere del ricorrente.
Protezione internazionale – cittadino nigeriano – domanda di protezione sussidiaria – infondatezza – domanda di protezione umanitaria – fondatezza della domanda – viaggio lungo e rischioso – fuga da un paese con condizioni di estrema difficoltà economica e sociale – ottimo percorso di integrazione attraverso apprendimento della lingua italiana e competenze lavorative

