In sede di richiesta di duplicato della carta di soggiorno da parte di cittadino di Paese terzo, coniuge di cittadino italiano, la questura revoca il titolo originariamente posseduto sulla scorta dell’insufficienza reddituale. Il tribunale annulla il decreto questorile assumendo di potere condividere l’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina di riferimento proposta dal ricorrente a mente della quale non possono ritenersi applicabili ai coniugi dei cittadini italiani i requisiti reddituali previsti dall’art. 7, comma I, lett. a) b) e c), del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30: posto che il diritto al soggiorno in Italia di un cittadino italiano non può essere in alcun modo limitato o impedito, e considerato che l’art. 23 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, prevede che «Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana», deve ritenersi che i richiamati requisiti reddituali non possano assumere concreto rilievo al fine di riconoscere il diritto del coniuge straniero di un cittadino italiano al soggiorno a tempo indeterminato. Diversamente opinando la disciplina de qua risulterebbe di dubbia costituzionalità, determinando a carico dei coniugi stranieri dei cittadini italiani, una irragionevole discriminazione, garantendosi livelli di tutela differenti a seconda delle capacità di sostentamento economico del coniuge da parte del cittadino italiano.
Carta di soggiorno per familiari del cittadino comunitario (italiano) non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’U.E. (moglie italiana/marito egiziano) – richiesta di duplicato – revoca della carta per carenza di risorse economiche sufficienti – inapplicabilità dei requisiti reddituali ex art. 7 D.Lgs. 30/2007 al coniuge di cittadino italiano – interpretazione costituzionalmente orientata pena irragionevole diversità di trattamento per i coniugi stranieri di cittadini italiani rispetto ai coniugi U.E. – illegittimità della revoca
Tribunale di Palermo, sez. I civ., ordinanza 16.1.2017, est. Fiorani, XXX (avv. Papa) c. Ministero dell’interno e Questura di Palermo

