Tribunale di Palermo, sez. I civ. ordinanza 1.3.2017

La lunga permanenza in Libia prima di giungere in Italia costituisce motivo per il riconoscimento della protezione umanitaria. Invero, ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. 25/2008, la domanda di protezione internazionale deve essere valutata non solo alla luce delle informazioni sul Paese di origine, ma pure “ove occorra” dei Paesi di transito. Nel caso di specie il richiedente aveva trascorso alcuni anni in Libia, Paese in cui aveva radicato i suoi interessi affettivi, economici e lavorativi e da cui era stato costretto a fuggire dopo la caduta di Gheddafi, a causa dell’instabilità venutasi a creare.

Protezione internazionale – cittadino ghanese – domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari – permanenza in Libia per quattro anni prima di approdare in Italia – fondatezza della domanda

Tribunale di Palermo, sez. I civ. ordinanza 1.3.2017, est. Lanza, XXX (avv. Papa) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo