La cittadina marocchina titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari ha diritto – in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’accordo Euromediterraneo UE-Marocco e dall’art. 30 comma 2 TUI in materia di accesso ai servizi assistenziali per i titolari di permesso per motivi familiari – all’assegno di maternità di base ex. art. 74 D.lgs. 151/01. Il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione alla quale consegue l’obbligo di concedere la prestazione.
Prestazioni sociali –assegno di maternità – art. 74 D.lgs 151/01 – principio di parità di trattamento – accordo Euromediterraneo UE-Marocco – permesso di soggiorno per motivi familiari- art 30 comma 2 TUI – accesso ai servizi assistenziali – discriminazione – sussistenza – diritto al pagamento – sussistenza

