La condotta discriminatoria per molestia di cui all’art. 2, comma 3, D.lgs 215/2003 è integrata qualora le dichiarazioni rese siano tali da creare un clima ostile (cioè volto a diffondere odio e ad escludere i destinatari dalla compagine sociale), degradante (in quanto in grado di colpire in modo offensivo ed avvilente la dignità dei gruppi sociali) e umiliante, per la gratuita attribuzione di qualità inferiori per etnia e nazionalità; né può ritenersi che le espressioni utilizzate rientrino nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero politico qualora chi ricopre incarichi politici e istituzionali non abbia bilanciato le espressioni utilizzate con il rispetto e la dignità dei soggetti a cui si riferisce. La tutela del diritto all’eguale dignità e dell’accesso paritario ai diritti fondamentali è frustrata da tale comportamento discriminatorio e pertanto le associazioni aventi tale scopo statutario hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Dichiarazioni che creano un clima ostile, degradante e umiliante – art. 2 comma 3 D.lgs 215/2003 – condotta discriminatoria per molestia – sussistenza – libertà manifestazione pensiero politico – titolari di incarichi istituzionali e politici – obbligo bilanciamento delle espressioni con il rispetto della dignità dei destinatari – sussistenza

