Tribunale di Milano, ordinanza 22 febbraio 2022

Costituisce discriminazione la condotta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, consistente nell’esclusione dal portale per la presentazione delle domande di “carta della famiglia” i cittadini extra UE in quanto tale esclusione è in contrasto con le direttive UE 2011/98; 2003/09, 2011/95, 2009/50, contrasto accertato dalla CGUE con sentenza del 28 ottobre 2021 n. 462 a seguito di rinvio pregiudiziale, sicché la Presidenza deve modificare il DPCM 27.6.2019 nelle parti in contrasto con le suddette norme e pertanto garantire l’accesso alla prestazione, a parità di condizioni con i cittadini italiani, ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, di permesso unico lavoro, di permesso “carta blu”, di status di rifugiato o di protezione sussidiaria; la amministrazioni sono altresì convenute in solido tra loro a pagare alle associazioni ricorrenti, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., euro 100 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dei predetti obblighi di modifica a decorrere dal 90mo giorno successivo alla notifica dell’ ordinanza;

Carta famiglia – DPCM 27.6.2019 – esclusione cittadini extra UE – violazione direttive UE 2011/98; 2003/09, 2011/95, 2009/50 – rinvio pregiudiziale – sentenza CGUE del  28.10.2021 n. 462  – discriminazione – sussiste

Tribunale di Milano, ordinanza del 22 febbraio 2022, est. Mariani, ASGI. NAGA e APN (avv. ti Guariso e Traina) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dip. Fam