Costituisce discriminazione la condotta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, consistente nell’esclusione dal portale per la presentazione delle domande di “carta della famiglia” i cittadini extra UE in quanto tale esclusione è in contrasto con le direttive UE 2011/98; 2003/09, 2011/95, 2009/50, contrasto accertato dalla CGUE con sentenza del 28 ottobre 2021 n. 462 a seguito di rinvio pregiudiziale, sicché la Presidenza deve modificare il DPCM 27.6.2019 nelle parti in contrasto con le suddette norme e pertanto garantire l’accesso alla prestazione, a parità di condizioni con i cittadini italiani, ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, di permesso unico lavoro, di permesso “carta blu”, di status di rifugiato o di protezione sussidiaria; la amministrazioni sono altresì convenute in solido tra loro a pagare alle associazioni ricorrenti, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., euro 100 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dei predetti obblighi di modifica a decorrere dal 90mo giorno successivo alla notifica dell’ ordinanza;
Carta famiglia – DPCM 27.6.2019 – esclusione cittadini extra UE – violazione direttive UE 2011/98; 2003/09, 2011/95, 2009/50 – rinvio pregiudiziale – sentenza CGUE del 28.10.2021 n. 462 – discriminazione – sussiste

