Tribunale di Brescia, ordinanza 26 giugno 2022
Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022
Corte d’Appello di Venezia, sentenza del 15 aprile 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 12 aprile 2022
Tribunale di Torino, sentenza 25 marzo 2022
Tribunale di Trieste, ordinanza 24 marzo 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 21 marzo 2022
Tribunale di Benevento, ordinanza 15 marzo 2022
Tribunale di Foggia, sentenza del 23 febbraio 2022
Tribunale di Milano, ordinanza 22 febbraio 2022
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 4 febbraio 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 31 gennaio 2022
Tribunale di Foggia, sentenza 28 gennaio 2022
Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza n. 44366 del 1 dicembre 2021
Tribunale di Lecce, ordinanza 4 luglio 2019
Sussistono il fumus boni iuris e il periculum in mora ai fini dell’accertamento del diritto del richiedente asilo all’iscrizione anagrafica poiché, quanto al fumus, l’art. 4 co. 1 bis d.lgs. 142/2015 così come modificato dal d.l. 113/218 si inserisce nel quadro normativo abrogando la modalità semplificata di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo ex art. 5 bis d.lgs. 142 e chiarendo che il permesso di soggiorno per richiesta asilo costituisce documento di riconoscimento ma non costituisce di per sé “titolo” per l’iscrizione automatica; quanto al periculum sussiste il rischio di subire un pregiudizio grave ed irreparabile poiché vi è fondato motivo di temere che la mancata iscrizione anagrafica impedirebbe all’istante di esercitare diritti di rilievo costituzionale.
iscrizione anagrafica – fumus boni iuris -sussiste – art. 4 co. 1 bis d.lgs. 142/2015 – abroga – iscrizione automatica ex art. 5 bis d.lgs 142/2015- periculum in mora – sussiste – diritti di rilievo costituzionale – esercizio impedito
Tribunale di Lecce, ordinanza del 4 luglio 2019, est. Barbetta, xxx (avv. Leuzzi) c. Comune di Lecce