Tribunale di Padova, ordinanza 12 aprile 2022
Tribunale di Torino, sentenza 25 marzo 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 21 marzo 2022
Tribunale di Benevento, ordinanza 15 marzo 2022
Tribunale di Foggia, sentenza del 23 febbraio 2022
Tribunale di Milano, ordinanza 22 febbraio 2022
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 4 febbraio 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 31 gennaio 2022
Tribunale di Foggia, sentenza 28 gennaio 2022
Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza n. 44366 del 1 dicembre 2021
Tribunale di Bari, ordinanza 21 gennaio 2022
Tribunale di Monza, ordinanza 13 gennaio 2022
Tribunale di Monza, ordinanza 9 dicembre 2021
Tribunale di Milano, ordinanza 1 dicembre 2021
Tribunale di Bergamo, ordinanza del 26 novembre 2015
È rilevante e non manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 74 Dlgs 151/01 nella parte in cui richiede il requisito del permesso di soggiorno CE di lungo periodo per l’accesso alla “indennità di maternità di base”. La norma infatti, nel prevedere detto requisito (che comporta la presenza nel territorio dello Stato da almeno cinque anni) produce una irragionevole discriminazione nei confronti dello straniero, in violazione degli artt. 2,3,10,31,38,117, primo comma Cost., nonché degli artt. 14 CEDU e 1 Protocollo aggiuntivo, così come interpretati dalla Corte EDU e replicati nell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali della UE, a sua volta richiamato dall’art. 6 TUE. Tale contrasto non è superabile con una interpretazione adeguatrice, né si rinviene nel diritto UE una disposizione normativa munita di completezza, precisione, chiarezza e assenza di condizioni, tale da consentire di riconoscere il diritto all’assegno in questione allo straniero privo di permesso di soggiorno di lungo periodo.
Indennità di maternità di base – art. 74 Dlgs 151/01 – requisito del permesso di lungo periodo – irragionevolezza – contrasto con CEDU, Carta dei diritti e norme costituzionali – sussistenza – eccezione di legittimità costituzionale – non manifesta infondatezza