Corte d’Appello di Venezia, sentenza del 15 aprile 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 12 aprile 2022
Tribunale di Torino, sentenza 25 marzo 2022
Tribunale di Trieste, ordinanza 24 marzo 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 21 marzo 2022
Tribunale di Benevento, ordinanza 15 marzo 2022
Tribunale di Foggia, sentenza del 23 febbraio 2022
Tribunale di Milano, ordinanza 22 febbraio 2022
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 4 febbraio 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 31 gennaio 2022
Tribunale di Foggia, sentenza 28 gennaio 2022
Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza n. 44366 del 1 dicembre 2021
Tribunale di Bari, ordinanza 21 gennaio 2022
Tribunale di Monza, ordinanza 13 gennaio 2022
Tribunale di Bari, ordinanza 21 gennaio 2022
La disposizione di cui all’art. 2, comma 6 bis D.L. 69/1988 ai sensi della quale non possono essere considerati i familiari residenti all’estero ai fini del riconoscimento dell’Assegno al nucleo familiare, costituisce discriminazione e deve essere disapplicata in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia, sicché il principio di parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni sociali di cui all’art. 11 della direttiva 2003/109/UE, essendo sufficiente preciso e incondizionato, è da considerarsi direttamene applicabile nell’ordinamento italiano.
ANF – art. 2 comma 6 bis D.L. 69/1988 – esclusione familiari all’estero – disapplicazione – primato del diritto – applicazione diretta dell’art. 11 della direttiva 2003/109/UE – discriminazione – sussiste