Tribunale di Bari, ordinanza 21 gennaio 2022

La disposizione  di cui all’art. 2, comma 6 bis D.L. 69/1988 ai sensi della quale non possono essere considerati i familiari residenti all’estero ai fini del riconoscimento dell’Assegno al nucleo familiare, costituisce discriminazione e deve essere disapplicata in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia, sicché  il principio di parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni sociali di cui all’art. 11 della direttiva 2003/109/UE, essendo sufficiente preciso e incondizionato, è da considerarsi direttamene applicabile nell’ordinamento italiano.

ANF – art. 2 comma 6 bis D.L. 69/1988 – esclusione familiari all’estero – disapplicazione – primato del diritto – applicazione diretta dell’art. 11 della direttiva 2003/109/UE – discriminazione – sussiste

Tribunale di Bari, ordinanza del 21 gennaio 2022, est. Tedesco, xxx (avv. Belluccio) c. INPS (avv. Contursi)