L’art. 10-bis l. n. 241/1990 ha portata generale ed ha lo scopo di agevolare un dialogo tra il privato cittadino e la pubblica amministrazione competente a far fronte alle richieste avanzate dal primo. In tale ottica il legislatore ha stabilito l’onere in capo all’autorità competente di comunicare all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della propria domanda, così da consentirgli di produrre le osservazioni e la documentazione idonea a sostenere le proprie ragioni nel procedimento. Il preavviso deve essere dato dall’Amministrazione anche in caso di rigetto del visto.
L’art. 29, I comma, lett. c) del d.lgs. 286/1998 chiede la sussistenza di due requisiti ai fini di consentire il ricongiungimento familiare con il figlio maggiorenne. Infatti, affinché possa essere avanzata la domanda di ricongiungimento, è necessaria la vivenza a carico del genitore del figlio già maggiorenne, dovuta all’invalidità totale di questo che, per tale ragione, non è in grado di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita.
ricongiungimento familiare – art. 29, I comma, lett. c) del d.lgs. 286/1998 – figlio maggiorenne totalmente invalido – diniego di visto – preavviso del rigetto – obbligo della motivazione – art. 10-bis l. n. 241/1990

