Deve essere dichiarata inammissibile per difetto del necessario interesse ad agire la domanda giurisdizionale di accertamento della cittadinanza italiana presentata da persona che sia discendente in linea diretta di un cittadino italiano di sesso maschile e che non si sia previamente rivolta all’autorità amministrativa italiana per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
L’attrice, anziché adire direttamente l’autorità giudiziaria, doveva limitarsi a chiedere un documento di identità della Repubblica italiana alla competente autorità consolare sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza, e solo in caso di diniego, aveva azione diretta dinanzi all’AGO nei confronti del Ministero dell’Interno.
Il rilascio del documento d’identità atto a certificare la cittadinanza italiana, costituisce l’esito di un procedimento amministrativo non eliminabile, né tantomeno surrogabile con l’azione giudiziaria, in mancanza di una norma che espressamente la preveda, apparendo frutto di un equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato.
Cittadinanza jure sanguinis per via paterna – mancata previa richiesta al Comune/Consolato – inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire

