Tribunale di Brescia, ordinanza 6 febbraio 2018

 

L’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2, L. 153/1988 è una prestazione assistenziale a carattere essenziale e pertanto non solo rientra nell’ambito di applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 11, lett. d), della direttiva 2003/109 ma deve anche trovare applicazione senza alcuna facoltà di deroga in capo agli Stati. Tale principio di parità in quanto chiaro, preciso e incondizionato deve essere direttamente applicato dalle pubbliche amministrazioni e pertanto l’art. 2, comma 6bis, L.153/1998 deve essere disapplicato nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, consente il computo nel nucleo familiare dei soli familiari residenti sul territorio nazionale.

 

assegno per il nucleo familiare – art. 2, L. 153/1988 – prestazione assistenziale a carattere essenziale – principio di parità di trattamento – art. 11, lett. d), direttiva 2003/109 – inderogabilità – principio chiaro, preciso e incondizionato – diretta applicabilità – obbligo delle amministrazioni – art. 2, comma 6bis, L. 153/1988 – illegittimità del regime differenziato tra italiani e stranieri – diritto al computo dei familiari residenti all’estero – disapplicazione

Tribunale di Brescia, 06.02.2018, Est. Mossi, XXX c. INPS e Albergo Ristorante e Pizzeria dei fratelli Moliterno S.N.C (contumace)