Subordinare, per mezzo di una circolare, il riconoscimento del premio alla nascita di cui all’art. 1, c. 353, L. 232/2016 alla titolarità di permesso per i soggiornanti di lungo periodo introduce un requisito, non solo non espressamente previsto dalla disposizione legislativa, ma anche contrastante con la direttiva 2011/98, che riconosce la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro di soggiorno in materia di sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico lavoro; pertanto la condotta dell’INPS, che tale circolare ha emesso, costituisce una discriminazione che deve essere eliminata con conseguente ordine all’Istituto di pagare la somma alle madri ricorrenti e di dare adeguata comunicazione della individuazione dei soggetti aventi diritto, modificando altresì i moduli on line per la proposizione della domanda in modo tale da consentire agli interessati di indicare ogni rilevante titolo di soggiorno
premio alla nascita – art. 1, c. 353, L. 232/2016 – introduzione mediante circolare del requisito del permesso per soggiornanti di lungo periodo – contrasto con la legge istitutiva – contrasto con il principio di parità di cui alla direttiva 2011/98 – discriminazione – sussiste – conseguenze

