Tribunale di Bergamo, ordinanza 27 gennaio 2018

Subordinare, per mezzo di una circolare, il riconoscimento del premio alla nascita di cui all’art. 1, c. 353, L. 232/2016 alla titolarità di permesso per i soggiornanti di lungo periodo introduce un requisito, non solo non espressamente previsto dalla disposizione legislativa, ma anche contrastante con la direttiva 2011/98, che riconosce la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro  di soggiorno in materia di sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico lavoro; pertanto la condotta dell’INPS, che tale circolare ha emesso,  costituisce una discriminazione che deve essere eliminata con conseguente ordine all’Istituto di pagare la somma alle madri ricorrenti e di dare adeguata comunicazione della individuazione dei soggetti aventi diritto, modificando altresì i moduli on line per la proposizione della domanda  in modo tale da consentire agli interessati di indicare ogni rilevante titolo di soggiorno

premio alla nascita – art. 1, c. 353, L. 232/2016 –  introduzione mediante circolare del requisito del permesso per  soggiornanti di lungo periodo – contrasto con la legge istitutiva – contrasto con il principio di parità di cui alla direttiva 2011/98 – discriminazione – sussiste – conseguenze

Tribunale di Bergamo, 27.01.2018, Est. Cassia, XXX (Avv.ti Guariso e Traina) c. INPS (Avv.to Collerone)