L’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 D.lgs 151/2001 rientra tra le prestazioni di maternità connesse alla nascita del figlio ed al possesso di redditi entro determinati limiti previste dal regolamento CE 883/04 a sua volta richiamato dall’art. 12, comma 1, lett. e), della direttiva 2011/98 che esprime il principio di parità di trattamento. Tale principio, è chiaro, preciso e incondizionato e deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni; pertanto le cittadine extra UE titolari di un permesso unico lavoro hanno diritto a tale beneficio e la sua violazione costituisce discriminazione.
Assegno di maternità di base – art. 74 D.lgs 151/2001– prestazione di maternità – regolamento CE 883/2004 – parità ex art. 12 comma 1, lett. e), direttiva 2011/98 – principio chiaro preciso e incondizionato – obbligo di applicazione diretta – mancata applicazione – cittadine extra UE titolari di permesso unico lavoro – discriminazione – sussistenza

