La condanna con provvedimento irrevocabile ai sensi dell’art. 26, comma 7 bis, del d.lg. n. 286 del 1998, con il conseguente effetto dell’automatica preclusione del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ed espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, riguarda esclusivamente, per ragioni letterali e sistematiche, la fattispecie di “ingresso e soggiorno per lavoro autonomo” e non anche, i titolari di permesso di soggiorno ad altro titolo. (Cfr. Consiglio di Stato n. 2932 del 2012; n. 260 del 2011).
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino bengalese, titolare di permesso di soggiorno dal 2003, a seguito di regolarizzazione ex d.l.195 del 2002 conv nella legge 222 del 2002, successivamente rinnovato, presentava nuova istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l’11-1-2008. Con provvedimento del 17 marzo 2009, l’istanza è stata respinta, in relazione ad una condanna ad un mese di reclusione pronunciata dal Tribunale di Rimini il 14-2-2008, irrevocabile il 2-5-2008, per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, ritenendola indice di notevole allarme sociale.
Avverso tale provvedimento, notificato il 30-7-2010, è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: violazione dell’ articolo 5 del d.lgs. n. 286 del 1998; difetto di motivazione; violazione dell’art 445 c.p.p.;
violazione dell’art 9 del d.lgs. n. 286 del 1998; omessa applicazione della direttiva 109 del 2003;
L’amministrazione si è costituita, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, con atto di forma.
Alla camera di consiglio del 12 maggio 2011 è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza di vincoli familiari dello straniero in Italia.
Successivamente è stata presentata nuova istanza di sospensione del provvedimento allegando, quali fatti sopravvenuti, la riabilitazione e la presenza del coniuge in Italia.
Alla camera di consiglio del 28 agosto 2013 tale istanza è stata cancellata dal ruolo.
All’udienza pubblica del 10 aprile 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998, non è ammesso in Italia lo straniero che che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale.
Tale ultima parte della disposizione deve essere però letta insieme alla previsione dell’articolo 26 comma 7 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede l’automatica preclusione al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno delle condanne per i reati relativi alla tutela del diritto di autore e di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale nell’ambito della disciplina del lavoro autonomo.
La giurisprudenza, infatti, ritiene che l’effetto automaticamente ostativo di tali condanne sussista solo nel caso di domanda di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
La condanna con provvedimento irrevocabile ai sensi dell’art. 26, comma 7 bis, del d.lg. n. 286 del 1998, con il conseguente effetto dell’automatica preclusione del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ed espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, riguarda esclusivamente, per ragioni letterali e sistematiche, la fattispecie di “ingresso e soggiorno per lavoro autonomo” e non anche, i titolari di permesso di soggiorno ad altro titolo. (Consiglio di Stato n. 2932 del 2012; n. 260 del 2011).
Nel caso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere, quindi, specificamente valutata la pericolosità sociale del richiedente.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha operato una tale valutazione, ritenendo la condanna pronunciata a carico del richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno indice di notevole allarme sociale.
Ritiene il collegio che tale valutazione dell’Amministrazione sia manifestamente irragionevole.
Si tratta, infatti, di una unica condanna a pena patteggiata ad una pena minima di un mese di reclusione e 1140 euro di multa, in un lungo periodo di ininterrotta permanenza in Italia; di reati, quali quelli relativi alla vendita di prodotti con marchi contraffatti, che non provocano un particolare allarme nella collettività; inoltre, neppure è stato fatto alcun riferimento alla continuità dei rapporti di lavoro subordinato del richiedente.
Infine, risulta, altresì, dagli atti di causa che per l’unica condanna, è intervenuta la riabilitazione, pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 5 febbraio 2013, della quale l’amministrazione dovrà comunque tenere conto, quale elemento sopravvenuto, ai sensi dell’art 5 comma 5 del d.lgs. 286 del 1998, in sede di riesercizio del potere.
Sotto i profili sopra citati il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato, salva l’ulteriore valutazione dell’Amministrazione.
L’accoglimento per tale motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle ulteriori censure.
In relazione alla particolarità della materia sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

