Tribunale Amministrativo del Veneto, sentenza del 5-10 agosto 2015, n. 919

Il provvedimento di revoca dell’accoglienza non risulta sufficientemente motivato con riferimento alla gravità dei comportamenti violenti posti in essere da parte dei ricorrenti, non potendo integrare la detta fattispecie normativa, la semplice partecipazione ad una protesta, sia pure attuata con il blocco della circolazione stradale per mezzo di cassonetti e bancali in legno, conclusasi dopo circa mezzora dall’intervento delle forze dell’ordine.

La natura sanzionatoria del provvedimento, nei casi nei quali il presupposto di fatto sia costituito dalle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza o dalla gravità dei comportamenti violenti, rafforza, infatti, l’obbligo di motivazione con riferimento alle circostanze individuali rilevanti quali presupposto per l’adozione di una tale misura (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II quater, n. 05659/2015)

 

La sentenza