Conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio che istituisce l’ Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino
Decisione (2006/188/CE) del Consiglio del 21 febbraio 2006
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio che istituisce l'”Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo [1],
considerando quanto segue:
(1) La Commissione ha negoziato, in nome della Comunità, un accordo con il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 [2] e del regolamento (CE) n. 2725/2000 [3].
(2) Tale accordo è stato firmato in nome della Comunità europea il 13 marzo 2005, fatta salva un’eventuale conclusione a una data successiva, conformemente alla decisione del Consiglio del 13 giugno 2005.
(3) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
(4) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TCE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(5) È opportuno approvare tale accordo,
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, che istituisce l'”Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino è approvato in nome della Comunità.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo [4].
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2006.
Per il Consiglio
La presidente
K. Gastinger
[1] Parere espresso il 13.12.2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
[3] GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.
[4] La data di entrata in vigore dell’accordo è il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica delle parti contraenti.

