La questione della ammissibilità dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti al servizio civile deve considerarsi di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. e pertanto, anche qualora sia sopravvenuta, nelle more del giudizio, la cessazione della materia del contendere (avendo il bando contestato ormai esaurito i suoi effetti) la Corte di Cassazione deve enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge; in tale ambito può anche sollevare questione di legittimità costituzionale e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 comma 1 d.lgs. 77/02, nella parte in cui esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti dalla partecipazione al servizio civile nazionale, deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata ai sensi degli art. 2,3,76 Cost.
Discriminazione – servizio civile nazionale – art. 3 comma 1 D.lgs. 77/02 – cittadinanza italiana – esclusione degli stranieri regolarmente soggiornanti– sopravvenuta cessazione della materia del contendere – questione di particolare importanza ex art. 363, comma 3, c.p.c. – enunciazione del principio di diritto – ammissibilità – eccezione di illegittimità costituzionale – ammissibilità – art.2, 3, 76 Cost. – non manifesta infondatezza

