Tribunale di Trento, sentenza 19 settembre 2023

Costituisce una discriminazione diretta individuale, per violazione dell'art. 12 della direttiva 98/2011, la condotta dell’I.N.P.S consistente nell'aver negato la corresponsione dell’AUU, ritenendo non rientrasse, tra i requisiti soggettivi idonei a consentire al cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea l’accesso alla suddetta prestazione, la titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co. 5 d.P.R.394/1999 e costituisce discriminazione diretta collettiva la condotta con cui l’I.N.P.S., mediante il messaggio n. 2951 del 25/07/2022 ha ritenuto che: “Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi: Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni)…”, con conseguente pregiudizio per i cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea che, essendo in possesso del citato permesso di soggiorno in attesa di occupazione, non hanno presentato domanda di corresponsione dell’AUU perché dissuasi dall’orientamento interpretativo espresso dall’Istituto;

Tribunale di Roma, ordinanza del 6 giugno 2023

Il Tribunale di Roma riconosce la cittadinanza italiana ex art. 4 co. 2 l. 91/92 ad una ragazza neomaggiorenne priva di permesso di soggiorno e di iscrizione anagrafica continuativa, affermando in maniera chiara che il possesso del permesso di soggiorno non costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento della cittadinanza. In particolare il Tribunale chiarisce...

Corte di Cassazione, ordinanza n. 14836/2023

Integra molestia per ragioni di razza o di etnia, equiparata alle ipotesi di discriminazione diretta e indiretta e tutelata dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 215 del 2003, qualsiasi comportamento che sia lesivo della dignità della persona e sia potenzialmente idoneo a creare o incrementare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo nei confronti della predetta etnia, al di là e a prescindere da qualsiasi motivazione soggettiva.

Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost. - sia sotto il profilo della irragionevolezza, che sotto quello della disparità di trattamento - l’art.5, comma 1, lettera b) della legge regionale Liguria 29.6.2004 n.10, nella parte in cui prevede che per accedere alle graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia necessaria la residenza o l’attività lavorativa da almeno 5 anni nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando.

Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Modifiche alla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni. Precisazioni sui permessi di soggiorno. Istruzioni contabili Circolare...

Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023

L’art. 80, comma 19, L. 388/2000 - nella parte in cui condiziona la corresponsione dell’assegno sociale ai cittadini extracomunitari al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, escludendo cosi i titolari di permesso unico lavoro - appare in contrasto sia con l’art. 12 direttiva 2011/98, sia con norme costituzionali come gli artt. 3 e 38, comma 1, 11 e 117 Cost. questi ultimi con riferimento all’art. 34 CDFUE e allo stesso art. 12 direttiva 2011/98. Sussistendo quindi un’ipotesi di doppia pregiudizialità occorre privilegiare, in prima battuta, la questione di legittimità costituzionale.

Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione Piemonte consistente nell’aver disposto con l’art. 8, comma 1, lettera a) del DPGR n. 2543/94 il requisito della residenza in Italia “da almeno cinque anni” e il requisito dell’avere una “attività lavorativa stabile” per i soli “cittadini extracomunitari”; e costituisce altresì discriminazione la condotta tenuta dalla Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale consistente nell’aver disposto con il Bando di Concorso per l’assegnazione di alloggi in Castellamonte dell’1.6.2022 il requisito della residenza in Italia “da almeno cinque anni” e il requisito dell’avere una “attività lavorativa stabile” per i soli “cittadini extracomunitari”, nonché “l’attribuzione di 8 punti aggiuntivi a chi abbia risieduto nel Comune di Castellamonte per almeno 10 anni”

Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023

Le norme secondarie regionali (regolamento regionale lombardo) e statali (DPR 445/2000) che fanno gravare sui soli cittadini extra UE l’onere aggiuntivo di produrre idonea documentazione attestante la non proprietà di immobili all’estero ai fini dell’accesso agli alloggi ERP, si pongono in contrasto con gli artt. 2, comma 5 e 40, comma 6, TU immigrazione e pertanto devono essere disapplicate, anche alla luce delle statuizioni della sentenza Corte Cost. 9/2021.

Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023

In materia di oneri documentali differenziati per italiani e stranieri per quanto riguarda la prova della “impossidenza” all’estero, ai fini dell’accesso al contributo di sostegno alle locazioni, i principi affermati dalla sentenza Corte Cost. 9 (2021, il diritto alla parità di trattamento dei lungo soggiornanti garantito dall’art. 11, direttiva 2003/109), la prevalenza della normativa speciale ISEE e dell’art.18, comma 3bis, L. 241/90 e infine la illegittimità della fonte secondaria costituita dall’art. 3 DPR 445/2020, per contrasto con l’art. 2, comma 5 TU immigrazione, sono tutti elementi che convergono nel senso della illegittimità della previsione regolamentare regionale che prevede detti oneri documentali differenziati, senza che sia necessario sollevare l’incidente di costituzionalità sulla norma di legge regionale alla quale il regolamento si richiama.

Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023

Sono non manifestamente infondate sia la questione di costituzionalità dell’art. 29, comma 1bis L.R. Friuli VG n.1/2016 nella parte in cui, prevedendo una diversa modalità di attestazione del requisito della impossidenza di immobili all’estero per italiani e stranieri, ostacola l’accesso di questi ultimi al contributo per il sostegno alle locazioni ; sia la questione di costituzionalità del comma 1, lettera d) del medesimo art. 29 nella parte in cui, tra i requisiti minimi per l’accesso al sostegno alle locazioni, indica il non essere proprietari di altri alloggi né in Italia, né all’estero; tali questioni devono altresì ritenersi rilevanti anche se il beneficio può essere comunque contestualmente riconosciuto ai ricorrenti in qualità di titolari del permesso di lungo periodo – e quindi tutelati dalla direttiva 2003/109 mediante disapplicazione della norma regionale - qualora gli stessi chiedano, nell’ambito del piano di rimozione delle discriminazioni accertate, l’ordine di modifica del Regolamento regionale applicativo nella parte in cui riproduce le disposizioni di legge.

Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023

Costituisce discriminazione il comportamento della Regione Veneto consistente nell'aver adottato la Delibera n. 753/2019, ed in particolare la previsione che esclude dall’accesso gratuito al SSN gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi familiari che rientrano nelle condizioni di cui all’art. 19 co. 2 lett. c) TUI e della USSL 8 Berica consistente nel non aver disapplicato la Delibera in osservanza dell'art. 34 del TUI, sicché la Regione Veneto deve modificare la Delibera rimuovendo la previsione discriminatoria e L'USSL 8 Berica deve provvedere all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale della ricorrente.

Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023

Costituisce discriminazione in base alla nazionalità la richiesta, da parte della Regione e ai soli stranieri, di documenti aggiuntivi, rispetto a quanto richiesto agli italiani, per la prova della impossidenza di immobili ad uso abitativo nel paese di origine e in quello di provenienza ai fini dell’accesso al credito agevolato per l’acquisto della casa di abitazione; gli stranieri esclusi per non aver prodotto detti documenti hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione mentre la Regione, in presenza di una domanda collettiva proposta da associazione legittimata, può essere condannata alla modifica del Regolamento regionale che conteneva detta previsione, con applicazione dell’art. 614 bis c.p.c.

Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dall’Inps, consistente nell’aver negato al ricorrente, cittadino extra UE, l’Assegno per il Nucleo Familiare di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1488, convertito nella legge n. 153/1488, in relazione alla coniuge e ai figli minori residenti all’estero, l'assegno per il nucleo familiare, dovendoli computare nel nucleo familiare al pari dei cittadini italiani in applicazione diretta delle Direttive auto esecutive ed indipendentemente dal recepimento da parte dello Stato nell'ordinamento interno.

Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023

Costituisce discriminazione il comportamento del Comune dell’Aquila consistente nell’aver adottato non solo la determina dirigenziale 362 del 4.2.2020 e il conseguente avviso pubblico 11.2.2020 del settore politiche per il benessere della persona, ma anche la delibera di giunta n. 383 del 27.9.2018 e il conseguente bando e la delibera di Giunta n. 298 del 15.7.2019 e il conseguente bando nella parte in cui prevedevano come requisito per l’inserimento in graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anziché la titolarità di un permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98 o in subordine di un permesso di soggiorno di almeno 2 anni ex art. 40, comma 6 TU, sicché il Comune è tenuto a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale agli appellanti e a non inserire più nei bandi futuri tale requisito.
Numero dei documenti:

Corte di giustizia europea, sentenza del 26 febbraio 2015, causa C-623/13

I redditi patrimoniali dei residenti in Francia che lavorano in un altro Stato membro non possono essere soggetti ai contributi sociali francesi.

Comunicato stampa

Conclusioni dell’Avvocato generale 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

26 febbraio 2015

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 4 – Ambito di applicazione ratione materiae – Prelievi sui redditi patrimoniali – Contributo sociale generalizzato – Contributo per il rimborso del debito sociale – Prelievo sociale – Contribuzione integrativa del prelievo sociale – Partecipazione al finanziamento di regimi previdenziali obbligatori – Rapporto diretto e sufficientemente rilevante con alcuni settori della previdenza sociale»

Nella causa C‑623/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Francia), con decisione del 17 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 28 novembre 2013, nel procedimento

Ministre de l’Économie et des Finances

contro

Gérard de Ruyter,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, A. Borg Barthet, E. Levits e F. Biltgen (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per G. de Ruyter, da J. Molinié, avocat;

–        per il governo francese, da D. Colas e R. Coesme, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da D. Martin e W. Roels, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 ottobre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

(1)        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il ministre de l’Économie et des Finances e il sig. de Ruyter in merito al pagamento di vari contributi sociali per gli anni dal 1997 al 2004 e vertente su rendite vitalizie a titolo oneroso di fonte olandese.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        L’articolo 4 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Campo d’applicazione “ratione materiae”», è formulato come segue:

«1.      Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)      le prestazioni di malattia e di maternità;

b)      le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c)      le prestazioni di vecchiaia;

d)      le prestazioni ai superstiti;

e)      le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f)      gli assegni in caso di morte;

g)      le prestazioni di disoccupazione;

h)      le prestazioni familiari.

2.      Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell’armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1».

4        Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71:

«1.      Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2.      Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a)      la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b)      la persona che esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

(…)».

 Il diritto francese

5        In forza dell’articolo L. 136‑6 del codice di previdenza sociale, nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, le persone fisiche fiscalmente residenti in Francia ai sensi dell’articolo 4 B del codice generale delle imposte sono assoggettate a un contributo sui redditi patrimoniali basato sull’importo netto utilizzato per la determinazione dell’imposta sul reddito, in particolare, sui redditi da beni immobili, sulle rendite vitalizie costituite a titolo oneroso e sui redditi da beni mobiliari.

6        Secondo l’articolo 1600‑0 C del codice generale delle imposte, che figura tra le disposizioni di tale codice dedicate al «[c]ontributo sociale generalizzato percepito a favore della Cassa nazionale degli assegni familiari, del fondo di solidarietà per la vecchiaia e dei regimi obbligatori di assicurazione per malattia» (in prosieguo: il «CSG»), nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, le persone fisiche fiscalmente residenti in Francia ai sensi dell’articolo 4 B, come previsto all’articolo L. 136‑6 del codice di previdenza sociale, sono assoggettate a un contributo sui redditi patrimoniali basato sull’importo netto utilizzato per la determinazione dell’imposta sul reddito, in particolare, sui redditi da beni immobili, sulle rendite vitalizie costituite a titolo oneroso e sui redditi da beni mobiliari.

7        In forza degli articoli 1600‑0 G e 1600‑0 H del codice generale delle imposte, nella loro versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, tali persone sono altresì assoggettate a un «contributo per il rimborso del debito sociale» (in prosieguo: il «CRDS»), basato sugli stessi redditi.

8        Secondo l’articolo 1600‑0 F bis del codice generale delle imposte, nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, dette persone sono, inoltre, soggette a un «prelievo sociale» del 2% sui medesimi redditi nonché, dal 1° luglio 2004, conformemente all’articolo L. 14‑10‑4 del codice degli interventi sociali e della famiglia, a una contribuzione integrativa dello 0,3%.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

9        Il sig. de Ruyter, cittadino olandese residente in Francia, è impiegato presso la Vermeer Verenigde Bedrijven BV, società olandese.

10      Per gli anni dal 1997 al 2004, il sig. de Ruyter ha dichiarato in Francia redditi di fonte olandese composti da stipendi, da redditi da beni mobiliari, da utili industriali e commerciali nonché da rendite vitalizie a titolo oneroso versate da due società di assicurazioni olandesi.

11      L’amministrazione tributaria francese ha ritenuto che le rendite vitalizie a titolo oneroso percepite dal sig. de Ruyter costituissero redditi patrimoniali e ha assoggettato l’interessato, a motivo di tali redditi, al CSG, al CRDS, al prelievo sociale del 2% nonché alla contribuzione integrativa dello 0,3% di tale prelievo.

12      Il sig. de Ruyter ha presentato dinanzi a tale amministrazione reclami vertenti sulla fondatezza di dette imposizioni, sostenendo che l’obbligo che era stato posto a suo carico di versare contributi, a motivo degli stessi redditi, a due regimi previdenziali distinti era contrario al principio dell’unicità della legislazione sociale applicabile in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, dato che tali redditi erano già stati oggetto di prelievi della stessa natura nei Paesi Bassi. A seguito del rigetto sia di tali reclami sia dei ricorsi successivamente presentati dinanzi ai tribunali amministrativi di Marsiglia e di Nîmes, il sig. de Ruyter ha impugnato le sentenze rese da detti tribunali dinanzi alla cour administrative d’appel de Marseille.

13      Con sentenze del 15 ottobre 2009 e del 1° luglio 2010, la cour administrative d’appel de Marseille ha esentato il sig. de Ruyter dai contributi relativi alle rendite vitalizie percepite, rispettivamente, per gli anni dal 1997 al 2000 e dal 2001 al 2004, ritenendo che l’assoggettamento delle rendite vitalizie ai tributi controversi violasse il principio della libera circolazione dei lavoratori istituito dall’articolo 39 CE.

14      Il ministro del bilancio, dei conti pubblici, della funzione pubblica e della riforma dello Stato ha proposto ricorso per cassazione contro tali sentenze dinanzi al Conseil d’État.

15      Con una sentenza del 17 luglio 2013, il Conseil d’État ha annullato parzialmente la sentenza della cour administrative d’appel de Marseille del 15 ottobre 2009 e totalmente la sentenza di detto giudice del 1° luglio 2010. Esso ha considerato che la sola circostanza che le rendite vitalizie di cui trattasi fossero state oggetto di un’imposizione nei Paesi Bassi della stessa natura di quelle alle quali esse sono state soggette in Francia non fosse sufficiente a configurare una violazione della libera circolazione dei lavoratori, giacché il Trattato CE, allora applicabile, non prescriveva criteri generali per la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri in relazione a doppie imposizioni all’interno dell’Unione europea.

16      Il Conseil d’État ha deciso di dirimere nel merito i due procedimenti di cui era investito e, dal momento che il sig. de Ruyter sosteneva che i prelievi di cui trattasi nel procedimento principale erano contrari all’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, ha ritenuto, al fine di valutare la portata del principio dell’unicità della legislazione posto da tale articolo, che si dovesse stabilire se detti prelievi presentino un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori della previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71 e rientrino così nel suo ambito di applicazione.

17      A tale riguardo, il Conseil d’État ha constatato che, da un lato, detti prelievi partecipano al finanziamento di regimi francesi previdenziali obbligatori.

18      Dall’altro lato, e a differenza delle situazioni che hanno dato luogo alle sentenze Commissione/Francia (C‑34/98, EU:C:2000:84) e Commissione/Francia (C‑169/98, EU:C:2000:85), il Conseil d’État ha rilevato che i prelievi di cui trattasi nel procedimento principale non colpiscono redditi da lavoro e sostitutivi, sostituendosi così in parte ai contributi previdenziali, ma sono basati unicamente sui redditi patrimoniali del contribuente interessato, indipendentemente dall’esercizio da parte di quest’ultimo di un’attività professionale.

19      Il Conseil d’État ha parimenti rilevato che detti prelievi non hanno alcun nesso con l’acquisizione di un diritto ad una prestazione o ad un vantaggio erogati da un regime previdenziale e, per tale motivo, sono considerati come aventi natura di imposte e non come contributi previdenziali ai sensi delle disposizioni costituzionali e legislative nazionali.

20      In tali circostanze, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se i prelievi fiscali sui redditi patrimoniali, quali il CSG sui redditi patrimoniali, il CRDS basato sugli stessi redditi, il prelievo sociale del 2% e la contribuzione integrativa di tale prelievo, presentino un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati nell’articolo 4 del regolamento [n. 1408/71], e rientrino pertanto nell’ambito di applicazione di tale regolamento per il solo fatto di contribuire al finanziamento dei regimi francesi previdenziali obbligatori».

 Sulla questione pregiudiziale

21      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se taluni prelievi sui redditi patrimoniali, quali quelli in esame nel procedimento principale, che partecipano al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, presentino un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71 e rientrino quindi nell’ambito di applicazione di tale regolamento, ancorché tali prelievi siano basati sui redditi patrimoniali dei soggetti passivi, indipendentemente dall’esercizio da parte di questi ultimi di un’attività professionale.

22      Al fine di rispondere a tale questione, si deve ricordare che l’articolo 4 del regolamento n. 1408/71 fissa la sfera di applicazione delle disposizioni di detto regolamento con termini dai quali risulta che sono sottoposti all’applicazione delle norme del diritto dell’Unione i regimi di previdenza sociale nel loro complesso (sentenze Jansen, 104/76, EU:C:1977:72, punto 7, nonché Rheinhold & Mahla, C‑327/92, EU:C:1995:144, punto 15).

23      La Corte ha precisato che l’elemento determinante ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1408/71 risiede nel rapporto, diretto e sufficientemente rilevante, che deve intercorrere tra la disposizione di cui trattasi e le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71 (sentenze Rheinhold & Mahla, EU:C:1995:144, punto 23; Commissione/Francia, EU:C:2000:84, punto 35, e Commissione/Francia, EU:C:2000:85, punto 33).

24      La circostanza che un prelievo sia qualificato come imposta da una legislazione nazionale non esclude che, alla luce del regolamento n. 1408/71, lo stesso prelievo possa essere considerato rientrare nel campo di applicazione di tale regolamento (sentenze Commissione/Francia, EU:C:2000:84, punto 34, e Commissione/Francia, EU:C:2000:85, punto 32).

25      Tale constatazione non può neanche essere invalidata né dalla circostanza che il prelievo considerato sia in parte destinato a ripianare un disavanzo del regime previdenziale causato dal finanziamento di prestazioni erogate in passato (sentenza Commissione/Francia, EU:C:2000:84, punto 39) né tantomeno, come rilevato altresì dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, dalla circostanza che detto prelievo non sia volto a sostituirsi a contributi sociali preesistenti.

26      Allo stesso modo, l’esistenza o l’assenza di contropartite in termini di prestazioni è irrilevante ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1408/71, poiché il criterio determinante è quello della destinazione specifica di un contributo al finanziamento di un regime previdenziale di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, EU:C:2000:84, punti 39 e 40, nonché Commissione/Francia, EU:C:2000:85, punti 37 e 38).

27      Così, in cause in cui erano in esame prelievi fiscali praticati dall’amministrazione tributaria francese su redditi da lavoro e sostitutivi percepiti da lavoratori subordinati e autonomi residenti in Francia, che rientravano nella competenza in materia fiscale della Repubblica francese pur lavorando in un altro Stato membro, la Corte ha constatato che tali prelievi erano destinati specificamente e direttamente al finanziamento della previdenza sociale in Francia e ne ha dedotto che presentavano un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71 (sentenze Commissione/Francia, EU:C:2000:84, punti 36 e 37, nonché Commissione/Francia, EU:C:2000:85, punti 34 e 35).

28      Si deve trarre la stessa conclusione riguardo ai prelievi di cui trattasi nel procedimento principale che non colpiscono redditi da lavoro e sostitutivi dei lavoratori, ma che sono basati sui redditi patrimoniali, giacché è incontestato che il prodotto di tali prelievi è destinato direttamente e specificamente al finanziamento di alcuni settori della previdenza sociale in Francia o al ripianamento delle perdite di questi ultimi.

29      Detti prelievi presentano quindi un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71, indipendentemente dall’assenza di correlazione tra i redditi patrimoniali dei soggetti passivi e l’esercizio di un’attività professionale da parte di questi ultimi.

30      A tale riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, l’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 non è subordinata all’esercizio di un’attività professionale.

31      Da una giurisprudenza costante risulta, infatti, che l’esistenza di un rapporto di lavoro è irrilevante ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1408/71, in quanto l’elemento determinante a tale riguardo è il fatto che una persona sia assicurata, in via obbligatoria o facoltativa, contro uno o più rischi nell’ambito di un regime previdenziale generale o speciale menzionato all’articolo 1, lettera a), di detto regolamento (v., in tal senso, sentenze Martínez Sala, C‑85/96, EU:C:1998:217, punto 36, e Borger, C‑516/09, EU:C:2011:136, punti 26 e 28).

32      Inoltre, la nozione di «legislazione» ai sensi dell’articolo 1, lettera j), del regolamento n. 1408/71 si caratterizza per il suo contenuto ampio, che comprende tutti i tipi di provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi adottati dagli Stati membri, e va intesa come riferentesi al complesso dei provvedimenti nazionali vigenti in materia (sentenza Bozzone, 87/76, EU:C:1977:60, punto 10).

33      Tale interpretazione è, peraltro, avvalorata dall’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1408/71 nonché dai principi sui quali esso si fonda.

34      Il regolamento n. 1408/71, infatti, al fine di assicurare la libera circolazione dei lavoratori nell’Unione accogliendo il principio della parità di trattamento degli stessi in relazione alle diverse legislazioni nazionali, ha istituito, al suo titolo II, un sistema di coordinamento che disciplina, in particolare, la determinazione della o delle legislazioni applicabili ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano, in circostanze diverse, il loro diritto alla libera circolazione (v., in tal senso, sentenze Derouin, C‑103/06, EU:C:2008:185, punto 20, e Tomaszewska, C‑440/09, EU:C:2011:114, punti 25 e 28).

35      La completezza di tale sistema di norme di conflitto ha l’effetto di privare il legislatore di ciascuno Stato membro del potere di determinare liberamente la portata e le condizioni di applicazione della propria normativa nazionale, quanto alle persone ad essa assoggettate e quanto al territorio all’interno del quale le disposizioni nazionali producono i loro effetti (sentenze Luijten, 60/85, EU:C:1986:307, punto 14, e Somova, C‑103/13, EU:C:2014:2334, punto 54).

36      A tale riguardo, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 dispone che le persone alle quali è applicabile tale regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, circostanza che esclude, pertanto, fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 14 quater e 14 septies, qualsiasi possibilità di applicare congiuntamente, per uno stesso periodo, varie legislazioni nazionali (v., in tal senso, sentenza Perenboom, 102/76, EU:C:1977:71, punto 11).

37      Tale principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale mira ad evitare le complicazioni che possono derivare dalla simultanea applicazione di più normative nazionali e ad eliminare le disparità di trattamento che, per le persone che si spostano all’interno dell’Unione, sarebbero la conseguenza di un cumulo parziale o totale delle legislazioni applicabili (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, EU:C:2000:84, punto 46; Commissione/Francia, EU:C:2000:85, punto 43, e Allard, C‑249/04, EU:C:2005:329, punto 28).

38      Da quanto precede deriva che l’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 non può essere limitata ai redditi che le suddette persone traggono dai loro rapporti di lavoro, a meno di non creare disparità nell’applicazione dell’articolo 13 di tale regolamento in funzione dell’origine dei redditi da esse percepiti.

39      Infatti, obbligare coloro che, tra i residenti di uno Stato membro, sono iscritti alla previdenza sociale di un altro Stato membro a finanziare, inoltre, anche se solo parzialmente, la previdenza sociale dello Stato di residenza creerebbe così una disparità di trattamento in relazione all’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, dato che tutti gli altri residenti di tale ultimo Stato sono tenuti unicamente a contribuire al regime previdenziale dello stesso (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, EU:C:2000:84, punti da 45 a 48, e Commissione/Francia, EU:C:2000:85, punti da 42 a 45).

40      Nel presente caso, dato che il sig. de Ruyter, in quanto lavoratore migrante, è soggetto alla previdenza sociale nello Stato membro di impiego, ossia nei Paesi Bassi, e che non rientra in nessuna delle eccezioni previste agli articoli 14 quater e 14 septies del regolamento n. 1408/71, che autorizzano il cumulo di più legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale, non può essere sottoposto dallo Stato membro di residenza, in relazione sia ai redditi derivanti da un rapporto di lavoro sia a quelli risultanti dal suo patrimonio, a disposizioni legislative che istituiscono prelievi che presentano un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71.

41      Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, in virtù del principio dell’unicità della legislazione applicabile, stabilito all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, tali constatazioni non possono essere rimesse in discussione dal fatto che i redditi patrimoniali del sig. de Ruyter non sarebbero stati ancora oggetto di imposizione in forma di contributi previdenziali nello Stato membro d’impiego.

42      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che il regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che taluni prelievi sui redditi patrimoniali, quali quelli in esame al procedimento principale, presentano, allorché partecipano al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71 e rientrano quindi nell’ambito di applicazione di tale regolamento, ancorché tali prelievi siano basati sui redditi patrimoniali dei soggetti passivi, indipendentemente dall’esercizio da parte di questi ultimi di una qualsivoglia attività professionale.

 Sulle spese

43      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, deve essere interpretato nel senso che taluni prelievi sui redditi patrimoniali, quali quelli in esame al procedimento principale, presentano, allorché partecipano al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 di tale regolamento n. 1408/71, e rientrano quindi nell’ambito di applicazione dello stesso regolamento, ancorché tali prelievi siano basati sui redditi patrimoniali dei soggetti passivi, indipendentemente dall’esercizio da parte di questi ultimi di una qualsivoglia attività professionale.

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