Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza del 30 gennaio 2020, n. 2119

Risulta compito del Giudice svolgere un’adeguata istruttoria al fine di valutare i requisiti della domanda di protezione internazionale  in ragione di quanto previsto dall’art. 19, co. 2, Regolamento UE 604/13 che stabilisce che, quando il richiedente si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, la domanda da lui presentata dopo il periodo di assenza è considerata una “nuova domanda” e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente. 

Dunque, la competenza dell’Italia a decidere sulla nuova domanda di protezione internazionale non dipende da una decisione discrezionale di un altro Stato UE, ma  dalla richiamata norma collegata al mero rientro del richiedente nel territorio dell’Unione Europea dopo che se ne sia allontanato per almeno tre mesi. 


La sentenza