Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza del 7 febbraio 2020, n. 2960

L’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ma solo ove si tratti di un apolide, mentre se il richiedente evidenzi e alleghi una connessione tra il transito attraverso un Paese (nella specie la Libia) ove si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, tale elemento costituisce di per sé una circostanza rilevante ai fini dell’esame della domanda di protezione, tanto più che possono esservi accordi comunitari o bilaterali di riammissione (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3), o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale Paese (Cass. 6 dicembre 2018, n. 31676; Cass. 20 novembre 2018, n. 29875; Cass. 6 febbraio 2018, n. 2861).

Il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, in relazione alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di “vulnerabilità”, da effettuarsi su base oggettiva e, se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazioni del ricorrente, in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, in quanto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di una valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente al rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi presupposti (Cass. 18 aprile 2019, n. 10922).

 


L’ordinanza