Corte di Cassazione, sentenza del 27 gennaio 2020, n.1756

Il giudice di merito deve indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento sulla base di un’approfondita  disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo possibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento nel raffronto con le evidenze documentali.In tema di protezione internazionale, posto che l’autorità amministrativa e il giudice di merito svolgono un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, ove il richiedente adduca il rischio di persecuzione, al fine di ottenere lo “status” di rifugiato,  il danno grave, ai fini della protezione sussidiaria, il giudice non deve valutare nel merito la sussistenza o meno del fatto, ossia la fondatezza dell’accusa, ma deve invece accertare, ai sensi degli artt. 8, comma 2, e 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero nel caso di rientro in patria (cfr. in termini Cass. 2875/2018).


 Corte di Cassazione, sentenza del 27 gennaio 2020, n.1756