Tribunale di Lecce, ordinanza 6 dicembre 2019
Tribunale di Roma, ordinanza 25 novembre 2019
Corte di Cassazione, sentenza 7 novembre 2019
Tribunale di Catania, ordinanza 1 novembre 2019
Corte d’Appello di Milano, sentenza 28 ottobre 2019
Tribunale di Ferrara, ordinanza 24 settembre 2019
Tribunale di Bologna, ordinanza 23 settembre 2019
Tribunale di Bologna, ordinanza 23 settembre 2019
Tribunale di Bergamo, ordinanza 21 agosto 2019
Tribunale di Como, ordinanza 16 agosto 2019
Tribunale di Salerno, ordinanza 9 agosto 2019
Tribunale di Bergamo, ordinanza 1 agosto 2019
Tribunale di Bergamo, ordinanza 1 agosto 2019
Tribunale di Napoli, ordinanza 10 luglio 2019
Corte di Cassazione, sentenza 7 novembre 2019
Gli enti e associazioni iscritti nell’elenco di cui all’art. 5 d.lgs. 215/2003 hanno legittimazione attiva non solo nelle controversie in materia di discriminazioni basate sulla etnia e razza, ma anche in quelle basate sulla nazionalità. La legittimazione degli enti collettivi in materia di discriminazione costituisce infatti una regola generale, funzionale all’esigenza di apprestare la tutela, attraverso un rimedio di natura inibitoria, ad una serie indeterminata di soggetti per contrastare il rischio di una lesione avente natura diffusiva e che perciò deve essere, per quanto possibile, prevenuta o circoscritta nella sua portata offensiva; conseguentemente non sarebbe ammissibile una interpretazione delle norme che, per il solo fattore nazionalità, escluda tale legittimazione che è invece prevista per tutti gli altri fattori.
Discriminazioni collettive in ragione della nazionalità – legittimazione ad agire – associazioni iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 d.lgs. 215/2003- sussistenza