Corte di Cassazione, prima sezione civile, ordinanza del 10 luglio 2019, n. 18540

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, tra i soggetti vulnerabili di cui all’art. 2, comma 1, lett. h-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b, n. 1, del d.lgs. n. 142 del 2015, rientrano espressamente anche i “genitori singoli con figli minori”, sicché, accertata la relativa situazione di fatto, essi hanno diritto di accedere alla detta protezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria di una donna con un figlio minore al seguito, sul solo presupposto che l’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, non include tra i soggetti non espellibili il genitore affidatario di figlio minore sul territorio italiano).

 


L’ordinanza