Il pericolo di danno grave nel caso di rimpatrio deve essere considerato in linea meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare e comunque con riferimento all’attualità; è infatti irrilevante che la situazione pericolosa di danno grave possa essere sorta in un momento successivo alla partenza del richiedente dal paese di origine; del pari ininfluente è il motivo che aveva originato la partenza, avendo il legislatore accolto il concetto di rifugiato sur place, divenuto tale cioè a causa di situazioni sopravvenute nel Paese di origine durante la sua assenza.
Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza del 7 febbraio 2020, n. 2954