Corte di Cassazione, III sezione civile, ordinanza del 19 giugno 2020, n. 11935

In materia di protezione internazionale, la decisione sulla domanda di protezione sussidiaria (ex d.lgs. n. 251 del 2007) non assorbe quella sulla domanda di protezione umanitaria (ex d.lgs. n.286 del 1998) né in senso proprio, in quanto non fa venir meno l’interesse del richiedente asilo, né in senso improprio, perché il rigetto della prima non esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulla seconda e non comporta, di per sé, un implicito rigetto della stessa.

Corte di Cassazione, III sezione civile, ordinanza del 19 giugno 2020, n. 11935