Corte d’Appello di Brescia, sez. lavoro, sentenza del 2 ottobre 2014

Qualora il giudice di primo grado riconosca il carattere discriminatorio del diniego di una prestazione sociale (nella specie, assegno per famiglie numerose ex art. 65 L. 448/98)  deve riconoscere, al fine di non vanificare gli effetti della pronuncia favorevole,  anche il rimborso delle spese legali, specie  quando il diniego della prestazione contraddica  un orientamento giurisprudenziale conforme; l’ordinanza deve pertanto essere riformata sul punto.

Prestazioni  sociali –  diniego illegittimo e discriminatorio – pronuncia di primo grado favorevole – mancato riconoscimento delle spese  legali – illegittimità – riforma della  ordinanza

Corte_d’Appello_di_Brescia__sez_lavoro__21014__est_Nuovo__Fall_(avvti_Guariso_e_Lavanna)_c_Comune_di_Verdello_(avv_Fugazzola)_e_INPS_(contumace)