Qualora il giudice di primo grado riconosca il carattere discriminatorio del diniego di una prestazione sociale (nella specie, assegno per famiglie numerose ex art. 65 L. 448/98) deve riconoscere, al fine di non vanificare gli effetti della pronuncia favorevole, anche il rimborso delle spese legali, specie quando il diniego della prestazione contraddica un orientamento giurisprudenziale conforme; l’ordinanza deve pertanto essere riformata sul punto.
Prestazioni sociali – diniego illegittimo e discriminatorio – pronuncia di primo grado favorevole – mancato riconoscimento delle spese legali – illegittimità – riforma della ordinanza

