D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 334, in materia di immigrazione”
Il 10 febbraio 2005 é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 (supplemento ordinario n. 17/L) il d.p.r. 18 ottobre 2004, n. 334, concernente il “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione”.
Al riguardo questo Ufficio ha predisposto un breve commento teso ad illustrare i contenuti e le finalità della nuova normativa, quale utile strumento di lavoro per gli operatori di polizia.
Nell’occasione si segnala che la completa operatività dello Sportello unico per l’immigrazione é subordinata, in via preliminare, all’emanazione del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, per la definizione degli elementi, delle caratteristiche e della tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le relative procedure.
Sul punto saranno emanate idonee istruzioni operative.
Il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza: De Gennaro
D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 334, in materia di immigrazione”
Art. 1 Accertamento della condizione di reciprocità
La disposizione sostituisce l’art. 1 del D.P.R. n. 394/99 relativo all’accertamento della condizione di reciprocità. Sostanzialmente non sono state introdotte innovazioni, viene solo specificato il rapporto intercorrente tra il Ministero degli Affari Esteri, i notai ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, nonché le modalità di diffusione telematica delle informazioni, in merito all’accertamento delle condizioni di reciprocità.
Al comma 2 vengono individuati, in modo esemplificativo, le tipologie dei permessi di soggiorno la cui titolarità permette di non procedere all’accertamento della condizione di reciprocità, in applicazione dell’art. 2, comma 2, del Testo Unico Immigrazione, secondo cui lo straniero regolarmente soggiornante gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo sia diversamente previsto da convenzioni internazionali o dallo stesso Testo Unico Immigrazione.
In tali permessi di soggiorno vengono ricompresi anche quelli rilasciati per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio.
Art. 2 Rapporti con la pubblica amministrazione
Il comma 2 integra le disposizioni del Testo Unico in materia di certificazioni e attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, legalizzati dalle competenti Autorità diplomatiche e consolari italiane e corredati della traduzione in lingua italiana, di cui l’Autorità italiana attesta la conformità all’originale, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1967 n.200. La nuova disposizione del comma 2 b risponde all’esigenza di fornire elementi di certezza giuridica per fatti, stati o qualità personali che non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni della competente Autorità straniera, o per mancanza di una Autorità centrale in grado di produrre atti amministrativi (ad es. la Somalia), oppure perchè gli Uffici Consolari Italiani, di concerto con i rappresentanti in loco degli altri Paesi aderenti all’Accordo di Schengen, ritengano sussistere elementi di incertezza tali da non permettere la legalizzazione degli atti. In tali ipotesi le disposizioni del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 consentono ai Consolati l’emissione di certificati sulla base di elementi di fatto riscontrati mediante tecniche (DNA, densimetria ossea) oramai condivise a livello europeo.
Si sottolinea che la sottoposizione a tali metodologie è su base volontaria ed a spese dell’interessato.
Art. 3 Comunicazioni allo straniero
Viene integrata la previsione del comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. 394/99, prevedendo che solo ove non sia possibile tradurre il provvedimento nella lingua dello straniero per indisponibilità di personale, questi sarà tradotto in lingua inglese, francese o spagnola a seconda della preferenza indicata dall’interessato; si specifica che di tale impossibilità è necessario fare espressa menzione nel corpo del provvedimento.
Art. 4 Rilascio dei visti d’ingresso
Modifica l’art. 5 del D.P.R. 394/99.
Le previsioni del comma 6, lett. c) dell’articolo in esame sono state aggiornate secondo le previsioni della Legge n. 189/02, che ha soppresso l’istituto della prestazione di garanzia.
Viene introdotta una nuova previsione in materia di rilascio dei visti per i minori partecipanti a progetti umanitari, per turismo, non superiore ai 90 giorni, prevedendo che la richiesta del visto deve essere corredata dall’approvazione del progetto da parte del Comitato dei Minori Stranieri, previa acquisizione del nulla osta della Questura sui componenti il nucleo familiare che ospiterà il minore, con l’allegato elenco dei minori e degli accompagnatori.
In sede di emanazione delle linee guida del Comitato Minori stranieri per l’anno 2005 si provvederà a fornire ulteriori indicazioni. In linea di massima l’elenco delle famiglie che ospiteranno i minori dovrà essere presentato all’Ufficio Immigrazione dall’associazione titolare del progetto di accoglienza. La composizione del nucleo familiare potrà essere autocertificata. Gli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione saranno relativi alla verifica della sussistenza di procedimenti penali e ogni altro elemento utile ad accertare l’idoneità della famiglia ad ospitare il minore. Nella stesura della bozza delle linee guida è stata concordata la previsione di un termine per il rilascio del nulla osta della questura, fissato in 15 giorni dalla data della richiesta e della messa a disposizione di uno sportello per l’istruttoria di tali istanze per periodi determinati. Acquisito il nulla osta dalla Questura l’associazione provvederà a presentare il progetto al Comitato dei Minori.
Il nuovo comma 8 b inserisce, per esigenza di completezza, una disposizione di attuazione dell’art. 2 del Testo Unico, in ordine alla informazione sui diritti e i doveri dello straniero in materia di ingresso e soggiorno in Italia, in particolare sull’obbligo e sui tempi per presentarsi presso la competente Autorità dopo l’ingresso sul territorio nazionale.
Art. 5 Visti per ricongiungimento familiare e per familiare al seguito
Sostituisce l’art. 6 del D.P.R. 394/99.
L’aggiornamento della rubrica dell’articolo tiene conto dell’inserimento della disciplina per il rilascio del visto di ingresso per il familiare al seguito di cui al comma 3, sostanzialmente analoga a quella prevista per il visto per il ricongiungimento familiare. La nuova formulazione dell’art. 5 tiene conto delle modifiche apportate all’art. 29, del Testo Unico, dalla Legge n. 189/02, sia sotto l’aspetto soggettivo che procedurale.
Ai sensi dell’art. 29, Testo Unico, nuova formulazione, il ricongiungimento familiare può essere richiesto per il coniuge non legalmente separato; figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibiliti al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. La domanda di nullaosta al ricongiungimento familiare deve essere presentata presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, istituito presso la Prefettura, corredata dalla documentazione prevista dall’art. 29, comma 3, del Testo Unico, nonché da quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dalla rappresentanza consolare italiana competente. Inoltre per il ricongiungimento familiare del figlio maggiore invalido e per quello del genitore deve essere prodotta la documentazione attestante l’invalidità totale o i gravi motivi di salute, rilasciata a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana e quella concernente la condizione economica dei familiari nel Paese di provenienza, prodotta dalle Autorità locali o da soggetti privati, e valutata dalla Autorità consolare secondo parametri locali.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilascia il nulla osta al ricongiungimento familiare verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 29, Testo Unico, ivi compreso il nulla osta della Questura, dandone comunicazione per via telematica all’Autorità Consolare. Il relativo visto di ingresso è rilasciato in 30 giorni.
Art. 6 Diniego del visto di ingresso
La nuova formulazione è dovuta alla previsione introdotta dall’art. 4, comma 2, del Testo Unico, dalla Legge n. 189/02, che prevede il divieto di rilascio del visto di ingresso agli stranieri che costituiscono una minaccia per l’ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato, o di uno dei Paesi aderenti all’Accordo di Schengen, o che risulti condannato, anche a seguito di sentenza ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2 c.p.p. o per reati in materia di stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento all’immigrazione clandestina.
Al comma 1 dell’articolo in esame viene specificato che in caso di divieto di rilascio di visto devono essere accertate le condanne in primo grado, analogamente a quanto previsto in materia di espulsione all’art. 13 del Testo Unico.
Il rifiuto del visto di ingresso deve essere comunicato allo straniero con provvedimento scritto, motivato e tradotto in lingua a lui comprensibile, salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del T.U. che esclude la necessità di motivare il diniego del visto di ingresso per i visti di breve durata.
Art. 7 Uscita dal territorio dello Stato e reingresso
Ai fini del reingresso dello straniero il comma 3, richiede, unitamente al requisito della scadenza del permesso di soggiorno da non più di 60 giorni, anche quello di aver presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Si prevede una eccezione, per lo straniero che è uscito dall’Italia per adempiere gli obblighi militari o per comprovati gravi motivi di salute dello stesso, del coniuge e dei familiari entro il primo grado, stabilendo in quest’ultimi casi che il permesso di soggiorno non deve essere scaduto da più di 6 mesi. Resta ferma, comunque, la necessità del possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Art. 8 bis Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
La norma è stata introdotta per dare attuazione alla disciplina del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi degli artt. 5 bis e 22 del Testo Unico Immigrazione, così come innovata dalla Legge n. 189/02.
La nuova previsione normativa prevede che il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve impegnarsi, con apposita dichiarazione, ad indicare un alloggio, conforme ai requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria secondo i parametri previsti dal Testo Unico, che metterà a disposizione del lavoratore straniero all’atto dell’ingresso, e ad impegnarsi, nei confronti dello Stato, a sostenere le spese per l’eventuale rientro del lavoratore straniero nel Paese di provenienza.
Il comma 2 stabilisce che la documentazione attestante le condizioni richieste all’art. 5 bis, comma 1, lett. a e b del Testo Unico, dovrà essere poi esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico Immigrazione, entro otto giorni dal suo ingresso in Italia.
Art. 9 Richiesta del permesso di soggiorno
Vengono apportare alcune modifiche all’art. 9 del D.P.R. 394/99 in materia di richiesta del permesso di soggiorno.
Il comma 1 viene integrato con la previsione che la richiesta di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e per lavoro subordinato sia presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Si tratta di una previsione finalizzata ad evidenti esigenze di semplificazione, atteso che presso lo Sportello Unico è stato già richiesto il nulla osta al ricongiungimento familiare, il nulla osta per il lavoro subordinato e comunque lo straniero vi si deve recare per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro e la consegna di attribuzione del codice fiscale. Lo Sportello Unico provvederà a convocare lo straniero presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per la sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici. Alla lettera b del comma 3 viene specificato che la documentazione attestante la disponibilità dei mezzi economici per il ritorno nel Paese di provenienza deve essere prodotta solo per la richiesta di permessi di soggiorno diversi da quelli per famiglia e lavoro.
Al successivo comma 5 invece è previsto che gli stranieri autorizzati a svolgere lavoro stagionale, ai sensi dell’art. 24, testo unico, per un soggiorno non superiore ai 30 giorni sono esonerati dall’obbligo della sottoposizione ai rilievi fotosegnaletici, quale eccezione all’obbligo fissato in generale dall’art. 5, comma 2 b, del testo unico, così come emendato dalla legge n. 189/02.
La deroga è dettata da evidenti esigenze di semplificazione, atteso il limitato periodo di permanenza (30 giorni).
Art. 10 Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari
Nell’ambito della disciplina del rilascio del permesso di soggiorno in casi particolari, l’art. 5, comma 2, del Testo Unico, rinvia al Regolamento la definizione delle speciali modalità di rilascio dei soggiorni brevi.
In particolare la nuova disposizione del comma 1b regolamenta il rilascio del permesso di soggiorno per turismo di durata non superiore ai trenta giorni, per gli stranieri appartenenti ai Paesi in regime di esenzione di visto, prevedendo la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno direttamente in frontiera, previa compilazione di un apposito modulo, la cui ricevuta di prestazione equivale al permesso di soggiorno, evitando così, allo straniero la necessità di doversi recare in Questura, conciliando in tal modo le esigenze di sicurezza e controllo con quella di snellimento della procedura.
Al fine di individuare le specifiche modalità attuative della nuova procedura, la norma rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell’Interno, in corso di predisposizione.
Il nuovo comma 3 bis prevede procedure semplificate per il rilascio del permesso di soggiorno non superiore ai 90 gg., anche per i minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza e solidarietà a carattere turistico e umanitario, promosso da enti pubblici e da soggetti privati e approvati dal Comitato per i Minori Stranieri. La richiesta di permesso di soggiorno per tali minori è presentata all’Ufficio Immigrazione dal legale rappresentante dell’organo proponente il progetto, mediante esibizione in Questura dell’elenco dei minori e dei passaporti degli interessati.
Art. 11 Rilascio del permesso di soggiorno
La necessità di dare piena attuazione al dettato dell’art. 5, comma 2, del Testo Unico, come modificato dalla Legge n. 189/02 ha portato ad una riformulazione dell’articolo in esame, recante la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno. In particolare al comma 1 viene introdotta la disciplina di cinque nuove tipologie di permesso di soggiorno.
c-bis per motivi di giustizia, è subordinato alla richiesta dell’Autorità giudiziaria e limitato ai procedimenti penali in corso per reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, ovvero per i delitti di cui all’art. 3 della Legge n. 75/58, sempre che la presenza dello straniero sia ritenuta, dalla stessa Autorità giudiziaria, indispensabile per lo svolgimento del medesimo procedimento penale. La durata del permesso di soggiorno non può essere superiore ai tre mesi, salvo proroga per lo stesso periodo in presenza degli stessi requisiti previsti per il primo rilascio.
c-ter per motivi umanitari, nei casi previsti dall’art. 5, comma 6 del Testo Unico, può essere rilasciato dal Questore solo previo parere delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, mentre nei casi disciplinati dall’art. 19, comma 1, dal Questore previa documentata dimostrazione da parte dell’interessato di oggettivi e gravi motivi personali, che escludono qualsiasi possibilità di allontanamento dal territorio dello Stato;
c-quater per residenza elettiva, la previsione consente allo straniero che ha lavorato in Italia ed ha maturato il diritto a percepire una pensione o percepisce in Italia una pensione, ad esempio per conto di organismi internazionali per i quali ha svolto in Italia la propria attività, di continuare a permanere sul territorio nazionale.
c-quinquies per cure mediche, più che una nuova previsione, con la norma in esame, viene definita la tipologia di permesso di soggiorno che deve essere rilasciata al genitore di minore nei confronti del quale è stato adottato dal Tribunale dei Minori un provvedimento di cui all’art. 31, comma 3, del Testo Unico Immigrazione.
c-sexies per integrazione minore, la previsione è correlata alla nuova formulazione dell’art. 32, così come rinnovato dalla legge n. 189/02.
E’ rilasciato ai minori che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 32, comma 1 b e 1 ter, del Testo Unico, previo parere del Comitato dei minori stranieri.
Con la nuova formulazione del comma 1 bis viene data attuazione alla previsione dell’art. 5, comma 3 ter, del Testo Unico, così come modificato dalla Legge n. 189/02, e prevede una procedura semplificata di rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per gli stranieri che hanno già fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale nei due anni precedenti.
In tali casi il permesso di soggiorno pluriennale (3 anni) verrà rilasciato per il periodo di validità annuale corrispondente a quello usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti nei quali lo straniero è entrato in Italia per lavoro stagionale.
Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno in parola per poter fare ingresso in Italia negli anni successivi dovrà richiedere, comunque annualmente, un visto di ingresso per lavoro stagionale a seguito di una richiesta nominativa triennale in suo favore presentata dal datore di lavoro secondo la procedura fissata dall’art. 38 bis del Regolamento in esame. Per tale tipologia di permesso di soggiorno sarà interessato il C.E.D. per l’individuazione di un’apposita parola chiave.
Ai sensi di tale norma i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dalla Rappresentanza Consolare Italiana previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale trasmessa dal lavoratore del datore di lavoro che provvederà altresì a trasmettere una copia anche allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Ai sensi della disciplina di carattere generale, entro otto giorni dall’ingresso anche questo straniero, lavoratore stagionale, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno.
Per i titolari di questa tipologia di permesso di soggiorno è previsto un controllo più stringente, poiché la mancata presentazione alla frontiera al termine della validità annuale del permesso di soggiorno e del visto di ingresso comporta l’automatica revoca del permesso di soggiorno.
Art. 12 Rinnovo del permesso di soggiorno
Apporta modifiche all’art. 13 del D.P.R. 394/99 adeguandolo alla normativa introdotta dalla legge n. 189/02, art. 5 bis, in materia di permesso di soggiorno per lavoro.
Infatti il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è legato alla sussistenza del contratto di soggiorno per lavoro ed all’autocertificazione del datore di lavoro in ordine alla disponibilità di alloggio per il lavoratore rispondente ai parametri fissati dall’art. 29, comma 2, lett. a) del T.U.
Art. 13 Conversione del permesso di soggiorno
La norma apporta modifiche all’art. 14 del D.P.R. 394/99. Sostanzialmente viene ampliato l’ambito delle ipotesi di conversione. Infatti è prevista la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi umanitari, per integrazione minore, per studio o formazione (rilasciato ad un minore regolarmente soggiornante in Italia per motivi di famiglia al raggiungimento della maggiore età) in quello per lavoro subordinato, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ed in quello per lavoro autonomo previa acquisizione della autorizzazione dell’ente competente in base all’attività svolta. La norma ha lo scopo di superare le difficoltà nelle quali veniva a trovarsi il minore presente in Italia per motivi familiari che al raggiungimento della maggiore età doveva necessariamente richiedere il permesso di soggiorno per studio o lavoro. Se tale straniero sceglieva di continuare gli studi e quindi richiedeva un permesso di soggiorno per studio, per poter accedere successivamente al lavoro doveva acquisire una quota nell’ambito del decreto flussi annuale. Con la norma in esame lo straniero, pertanto, potrà richiedere la conversione del permesso di soggiorno da studio o formazione professionale in quello per lavoro, subordinato o autonomo, a seconda dell’attività svolta e la quota verrà conteggiata in detrazione del decreto flussi dell’anno successivo.
La stessa soluzione è stata adottata per gli stranieri che svolgono in Italia gli studi universitari ed hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica.
Tale disciplina è estesa ai titolari di permesso di soggiorno per formazione o tirocinio.
Art. 14 Iscrizione anagrafica
La norma modifica l’art. 7 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 “Regolamento anagrafico della popolazione residente” e l’art. 15, c. 3 del D.P.R. 394/99. Sostanzialmente viene previsto che la iscrizione anagrafica non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Con la nuova previsione la cancellazione non sarà automatica ma avverrà solo a seguito di comunicazione di revoca del permesso di soggiorno da parte della Questura.
Art. 15 Richiesta della carta di soggiorno
Sono apportate modifiche all’art. 16 del D.P.R. 394/99. Il riconoscimento in Italia del trattamento pensionistico per invalidità è riconosciuto quale fonte di reddito idoneo alla richiesta della carta di soggiorno, qualora l’importo sia idoneo secondo i criteri fissati nel successivo comma 3 (non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale).
Per la richiesta della carta di soggiorno anche per i figli minori, entrati in Italia per ricongiungimento familiare, viene eliminato l’obbligo di produrre nuovamente la documentazione anagrafica.
Viene espressamente previsto che la certificazione attestante l’idoneità alloggiativa oltre che dal Comune può essere certificata anche dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che rilascerà una documentazione di idoneità igienico- sanitaria.
In caso di richiesta di carta di soggiorno da parte di coniuge o genitore straniero convivente con cittadino italiano o appartenente ad uno dei paesi dell’Unione Europea viene meno l’obbligo di produrre la documentazione relativo al reddito familiare ed alloggio.
Art. 16 Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno
Modifica l’art. 17 del precedente D.P.R. eliminando la previsione del primo periodo del comma 2 poiché la norma appariva in contrasto con la validità a tempo indeterminato della carta di soggiorno fissata dall’art. 9, c.1, Testo Unico e con la disciplina della seconda parte dello stesso comma 2.
Art. 17 Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione
E’ aggiornato il comma 1 dell’art. 18 D.P.R. 394/99, adeguandolo alle innovazioni introdotte all’art. 13, comma 8, della Legge n.189/02, regolamentando la procedura da seguire per il ricorso avverso il decreto di espulsione presentato tramite le rappresentanze diplomatiche italiane del paese di appartenenza dello straniero.
Infatti, viene specificato che la sottoscrizione del ricorso deve essere effettuata in presenza di un addetto della rappresentanza consolare italiana, che dovrà provvedere anche all’inoltro al giudice di pace competente.
Art. 18 Divieto di rientro per gli stranieri espulsi
Viene integrato l’art. 19 del D.P.R. 394/99, disciplinando le modalità di presentazione della documentazione necessaria a dimostrare il decorso del termine fissato dall’art. 13, comma 13, del Testo Unico Immigrazione. La rappresentanza
consolare presso cui la documentazione relativa alla dimostrazione del decorrere del termine del divieto di rientro in Italia fissato nel decreto di espulsione, o dalla Autorità Giudiziaria in fase di ricorso avverso il decreto di espulsione, provvederà ad inviarla al Ministero dell’Interno, Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, che, verificata la sussistenza dei requisiti, richiederà alle Questure gli aggiornamenti degli archivi di polizia e nell’archivio Schengen.
Art. 19 Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi
Viene disciplinata la procedura amministrativa di richiesta della speciale autorizzazione al rientro in Italia prevista dall’art. 13, comma 13, Testo Unico Immigrazione, già in uso, ma non regolamentata normativamente.
Art. 20 Trattenimento nei centri di permanenza temporanea ed assistenza
Le modifiche apportate all’art. 20 del D.P.R. 394/99 sono state già recepite dalle modifiche apportate dalla Legge 271/04 all’art. 13, co.4 del Testo Unico Immigrazione, ove è specificato che il criterio del centro di permanenza ed assistenza più vicino deve essere rapportato a quello della disponibilità di posti.
Art. 21 Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
La norma in esame modifica l’art. 27 del D.P.R. 394/99.
In particolare è specificato che il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 18, Testo Unico Immigrazione, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, in presenza chiaramente dei requisiti previsti dal Testo Unico per tali tipologie di permessi di soggiorno.
Al fine di garantire la protezione dei dati personali è espressamente prevista la necessità di riportare la dicitura “motivi umanitari” nel motivo del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art.18 del Testo Unico e di prevedere modalità di rilascio tali da assicurare una differenziazione individuabile dai soli operatori degli uffici competenti.
Art. 22 Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l’espulsione o il respingimento
L’articolo in esame modifica l’art. 28 del D.P.R. 394/99.
Nella lett. a) del comma 1 viene specificato che il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito di segnalazione del Comitato per Minori Stranieri ed è valido per il periodo necessario per l’espletamento delle indagini sui familiari del minore nel Paese di origine.
Viene inserita la previsione del rilascio del permesso di soggiorno per integrazione sociale già prevista dall’art. 11, comma 1, lett. c, sexies, del Regolamento in oggetto, per i minori che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 32, la comma 1 b e 1 ter, Testo Unico Immigrazione.
Art. 23 Definizione delle quote di ingresso per motivi di lavoro
Modifica l’art. 29 del D.P.R. 394/99.
Viene modificato il comma 1, per recepire le modifiche introdotte in materia di decreto flussi dalla legge n. 189/02, così le quote annuali per il lavoro subordinato, autonomo e stagionale sono definite anche in base alle indicazioni delle Regioni, mentre per le professioni sanitarie si deve tener conto anche delle valutazioni del Ministero della Salute.
Art. 24 Sportello Unico per l’Immigrazione
Sostituisce l’art. 30 del D.P.R. 394/99. La norma istituisce e definisce le modalità di funzionamento dello Sportello Unico per l’Immigrazione, presso le Prefetture – Uffici Territoriali per il Governo, quale responsabile dell’intero procedimento di assunzione del lavoratore straniero e del relativo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, nonchè del procedimento di rilascio del nullaosta al ricongiungimento familiare e del relativo rilascio del permesso di soggiorno per famiglia. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione potrà essere articolato anche in più unità operative, al fine di consentire a ciascun Prefetto di poter adattare la struttura alle singole esigenze locali.
Art. 25 Nulla osta dello Sportello Unico e visto di ingresso
Sostituisce l’art. 31 del D.P.R. 394/99 e disciplina il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello Sportello Unico. In presenza di una certificazione negativa del Centro per l’Impiego, di espressa conferma di richiesta di nulla osta del datore, o trascorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l’impiego, lo Sportello Unico richiede, tramite procedura telematica, al Questore, competente territorialmente, il nulla osta di competenza.
I requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta rimangono quelli già previsti dall’art. 31, comma 3, del D.P.R. 394/99: il datore di lavoro, nel caso di rapporto di lavoro a domicilio o di una ditta individuale, il legale rappresentante ed i componenti dell’organo di amministrazione della società, qualora il datore sia una persona giuridica, non devono risultare denunciati per uno dei reati previsti dal Testo Unico Immigrazione o per uno dei reati previsti dagli artt.380 e 381 del c.p.p., salvo che il procedimento non si sia concluso con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità. Ugualmente non potrà essere concesso il nulla osta qualora sia lo straniero ad non avere i requisiti per l’ingresso in Italia, perché munito di decreto di espulsione o perché risulti condannato per uno dei reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2 del c.p.p. o per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento all’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite o perché pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato (art. 4 comma 3, Testo Unico).
Lo Sportello Unico acquisisce, inoltre, con sistemi telematici, l’esito delle verifiche effettuate dalle Direzioni Provinciali del Lavoro circa il rispetto dei limiti numerici fissati dalle quote, definite dal decreto flussi, la rispondenza del contratto di lavoro alla normativa vigente ed alla contrattazione collettiva.
In presenza di verifiche positive, lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla osta e provvede, ove richiesto dal datore, ad inviare al competente ufficio consolare italiano la documentazione, completa del codice fiscale attribuito allo straniero dalla Agenzie delle Entrate. Resta comunque a carico del datore l’onere di informare tempestivamente il lavoratore straniero dell’avvenuto rilascio del nulla osta, per consentirgli di richiedere alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana il rilascio del relativo visto di ingresso.
Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta. Lo straniero viene informato dell’obbligo di presentarsi presso lo Sportello Unico entro 8 giorni dall’ingresso per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno.
Art. 26 Liste di stranieri che chiedono di lavorare in Italia
Le innovazioni apportate dall’articolo in esame all’art. 32 del DPR 394/99 non modificano sostanzialmente l’impianto originario della disposizione relativa alle liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia.
Le liste sono trasmesse dalla rappresentanza consolare italiana al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che provvede alla loro diffusione tramite l’inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro.
Art. 27 “Liste di lavoratori di origine italiana” e art. 28 “Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste”
Regolamentano le modalità di formazione delle liste presso le rappresentanze consolari italiane, di comunicazione al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la loro diffusione alle Direzioni Provinciali del Lavoro. Per il rilascio del nulla osta al lavoro anche per i lavoratori iscritti nelle liste si applica la disciplina degli artt. 30 b, 30 quinquies e 31 del presente regolamento.
Art. 29 Titoli di prelazione
La norma sostituisce completamente il precedente art. 34 del D.P.R. 394/99, relativo alle modalità delle prestazioni di garanzia previste dall’art. 23, abolito con la Legge n. 189/02.
In attuazione della nuova formulazione dell’art. 23 del Testo Unico Immigrazione è demandato ad un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di intesa con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni la fissazione delle modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nei Paesi di origine dello straniero.
Tali programmi dovranno essere approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, unitamente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sentito il Ministero degli Affari Esteri.
I programmi validati dalle Regioni avranno precedenza, se coerenti con le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili, in rapporto alle capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
Viene valorizzato il ruolo delle Regioni quali enti titolari della competenza in materia di formazione professionale.
I lavoratori stranieri in possesso di attestato di qualifica o di certificazione di frequenza di tali programmi è accordato un titolo di preferenza, ai fini della chiamata al lavoro per richieste numeriche. Nell’ambito della programmazione annuale del decreto flussi è riservata una quota di ingressi per lavoro non stagionale ai lavoratori inseriti nelle liste in questione.
Art. 30 Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Sostituisce l’art. 35 del D.P.R. 394/99.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 5 bis del Testo Unico, il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è condizionato alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
Lo straniero per il quale è stata presentata la richiesta di nulla osta al lavoro ed ha ottenuto il visto di ingresso per lavoro entro 8 giorni deve recarsi presso lo sportello unico per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro, previa sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro. Deve altresì produrre titolo idoneo a dimostrare la disponibilità dell’alloggio, garantito in precedenza dal datore di lavoro, la richiesta della certificazione attestante l’idoneità alloggiativa, nonché la dichiarazione del datore di lavoro di impegno a sostenere le spese del rimpatrio ex art. 5 b, comma 1, lett. b, del Testo Unico.
Art. 30 bis Richiesta di assunzione lavoratori stranieri
La richiesta di nulla osta al lavoro subordinato è presentata allo Sportello Unico competente territorialmente per residenza del datore o sede della impresa (i due criteri sono alternativi) e deve essere compilata secondo modulistica predisposta, mentre competente al rilascio del nulla osta al lavoro è lo Sportello Unico del luogo ove si svolge l’attività lavorativa. Il nulla osta deve essere rilasciato dallo Sportello Unico nel termine massimo di 40 giorni dalla presentazione della richiesta.
La richiesta di assunzione, nominativa o numerica, dovrà riportare oltre le generalità del datore di lavoro, le generalità o l’indicazione del numero dei lavoratori stranieri richiesti, l’indicazione del trattamento retributivo e assicurativo, rispondente ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, l’impegno a mettere a disposizione del lavoratore straniero un alloggio conforme ai parametri fissati dall’art. 29 del Testo Unico Immigrazione, l’impegno a provvedere al rimborso delle spese per un eventuale rientro in patria dello straniero (obbligo da contrarre nei confronti dello Stato) l’impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro. In tale sede il datore potrà anche specificare se intende avvalersi o meno dello Sportello unico per la trasmissione del nulla osta o della proposta di contratto ai competenti uffici consolari italiani. Alla richiesta di assunzione dovranno essere allegate anche una serie di autocertificazioni del datore di lavoro, relative all’iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e alla sua posizione previdenziale e fiscale, finalizzate a comprovare la capacità reddituale ed occupazionale del datore. La verifica della congruità del rapporto di lavoro con la capacità economica del datore viene esclusa nei casi di richiesta proveniente da persona affetta da patologie o handicap, tali da limitarne l’autosufficienza, per l’assunzione di lavoratori da adibire alla propria assistenza.
Art. 30 ter Modulistica
La modulistica adottata per i procedimenti di competenza dello Sportello Unico è definita con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Art. 30 quater Archivio infomatizzato dello Sportello Unico
Viene istituito un archivio informatizzato in materia di immigrazione dello Sportello Unico; le modalità tecniche e procedurali per la consultazione di detto archivio saranno regolate da un emanando Decreto del Ministro dell’Interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali, che ugualmente provvederà a definire con proprio decreto i dati identificativi ed informativi, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nell’archivio informatizzato.
Art. 30 quinquies Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i Centri per l’impiego
Con tale norma viene stabilita la procedura, anche telematica, per verificare la disponibilità di lavoratori iscritti nelle liste dei Centri per l’Impiego, in attuazione a quanto previsto dall’art. 22, comma 4, del Testo Unico Immigrazione, così come modificato dalla Legge n. 189/02.
Art. 30 sexies Rinuncia all’assunzione
E’ prevista un’espressa manifestazione di volontà del datore di lavoro al termine della consultazione sulla disponibilità dell’offerta di lavoro, che permette di proseguire nella richiesta di nulla osta all’assunzione o a bloccarla.
Art. 31 Rilascio del permesso di soggiorno
Sostituisce l’art. 36 del D.P.R. 394/99.
All’atto della stipula del contatto di soggiorno per lavoro, presso lo Sportello Unico, lo straniero sottoscrive anche la richiesta di permesso di soggiorno secondo la modulistica in uso. Lo Sportello Unico inoltra alla Questura i dati dello straniero necessari per il rilascio del permesso di soggiorno ed a convocare lo straniero presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per la sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici.
Art. 32 Variazione del rapporto di lavoro
Con la norma in esame viene introdotto l’ art. 36 bis.
In caso di variazione del rapporto di lavoro deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno ed ogni variazione del rapporto di lavoro (inizio, cessazione, trasferimento della sede della prestazione lavorativa) deve essere comunicata dal datore allo Sportello Unico entro 5 giorni.
Art. 33 Iscrizione nelle liste o nell’elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido
Con tale norma viene sostituito l’art. 37 del D.P.R. 394/99, in considerazione del mutato sistema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro delineata dai decreti legislativi n.181/00 e n. 297/02, e vengono disciplinate le modalità con le quali, in caso di licenziamento o dimissioni, il lavoratore può richiedere il permesso di soggiorno previsto dall’art. 22, comma 11, del Testo Unico e che gli consentono di cercare una nuova occupazione.
In caso di licenziamento o di dimissioni, il datore di lavoro deve darne comunicazione allo sportello unico e al Centro dell’impiego competente. Il Centro per l’impiego provvede all’inserimento del lavoratore nell’elenco anagrafico o all’aggiornamento della sua posizione qualora già iscritto.
Il comma 6 prevede, espressamente, che alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 22, comma 11, del Testo Unico lo straniero deve lasciare il territorio nazionale, salvo abbia instaurato un nuovo contratto di soggiorno per lavoro o abbia titolo a soggiornare ad altro titolo, secondo la normativa vigente.
Art. 34 Accesso al lavoro stagionale
L’articolo modifica le disposizioni dell’art. 38 del D.P.R. 394/99, in materia di accesso al lavoro stagionale, modificando soprattutto la procedura per il rilascio del nulla osta. Infatti, anche per la richiesta di nulla osta al lavoro stagionale, per un minimo di 20 giorni ed un massimo di 9 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, è competente lo Sportello Unico e si applicano le modalità definite negli artt. 30 b, 30 quinquies, 30 sexies e 31 del presente regolamento. Il nulla osta è rilasciato, per il periodo di lavoro stagionale richiesto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assunzione.
Art. 35 Permesso pluriennale per lavoro stagionale
Con questo articolo viene introdotto l‘art. 38 bis al D.P.R. 394/99 e viene data attuazione alla disciplina prevista dall’art. 5, comma 3 ter, del testo unico.
Il datore di lavoro di uno straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può richiedere allo sportello unico un nulla osta triennale secondo le modalità previste dell’art. 38. Il nulla osta è rilasciato per un periodo triennale, con l’indicazione del periodo di validità per ogni anno.
A fronte di un nulla osta triennale, la richiesta del visto di ingresso, per le annualità successive alla prima, deve essere avanzata annualmente. Il visto è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare previa acquisizione della proposta di
contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che ne trasmette copia anche allo Sportello Unico. Il contratto di soggiorno deve essere poi sottoscritto entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore stagionale.
Il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nel limite delle quote di ingresso per lavoro stagionale fissate dal decreto flussi annuale e sono considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quelle del rilascio. Per il rilascio del permesso di soggiorno triennale, con validità limitata, si rimanda al commento dell’art.11, comma 1bis, del presente regolamento.
Art. 36 Disposizioni relative al lavoro autonomo
Sostituisce l’art. 39 del D.P.R. 394/99.
Le modifiche riguardano aspetti che si è ritenuto necessario definire alla luce dell’esperienza acquisita.
Le norme sono relative agli stranieri che intendono svolgere in Italia attività per le quali è richiesta un’autorizzazione o licenza o l’iscrizione in apposito albo, registro ovvero la presentazione di una denuncia o dichiarazione.
In particolare vengono introdotte due significative novità: la prima è relativa al requisito della richiesta, alla autorità amministrativa competente per l’attività che si intende svolgere, della dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio o comunque denominato, tale dichiarazione può essere richiesta anche tramite procuratore; la seconda è quella relativa al requisito della attestazione della Camera di Commercio, competente per territorio, riguardante le disponibilità finanziarie occorrenti per l’esercizio della attività in forma autonoma che si intende svolgere in Italia. Al fine di assicurare una maggiore omogeneità, vengono fissati parametri economici validi per tutto il territorio nazionale e sono quantificati nella disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, annuale, di un importo mensile pari all’assegno sociale.
Nel caso di stranieri che intendono operare come soci prestatori d’opera presso società, anche cooperative, queste devono essere costituite da almeno 3 anni.
Anche per le attività per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è comunque tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso il competente ordine professionale, l’attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie, quantificate coma sopra indicato.
La dichiarazione di cui al comma 2, l’attestazione della Camera di Commercio di cui al comma 3, unitamente alla domanda devono essere presentate, anche tramite MCL/manu/1046-04 18
procuratore, all’Ufficio Immigrazione per il rilascio del nulla osta provvisorio all’ingresso. L’Ufficio Immigrazione, verificata la sussistenza dei requisiti previste dall’art. 4, comma 3, del Testo Unico, che lo straniero non sia munito di decreto di espulsione e la completezza della documentazione richiesta dal presente articolo, rilascia il nulla osta all’ingresso, entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.
La dichiarazione, l’attestazione ed il nulla osta devono essere presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, per il rilascio del visto di ingresso.
Nel caso di conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in quello per lavoro autonomo, nell’ambito del decreto flussi, deve essere avanzata richiesta di certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 26, Testo Unico, presso lo sportello unico che, previa verifica della disponibilità di una quota nell’ambito del decreto flussi e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavoro autonomo, provvederà anche a far sottoscrivere allo straniero la richiesta di permesso di soggiorno ed ad inoltrarla in via telematica all’Ufficio Immigrazione.
Art. 37 Casi particolari di ingresso per lavoro
La norma in esame sostituisce la disciplina dell’art. 40 del D.P.R. 394/99. L’applicazione della disposizione precedentemente in vigore ha dato origine ad una serie di problematiche, alle quali si è cercato di dare un’adeguata soluzione, tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal sistema economico-produttivo, in una ottica di maggiore flessibilità.
Il nulla osta al lavoro per le ipotesi di ingresso per lavoro nei casi particolari previsti dall’art. 27 del testo unico è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto flussi ed è richiesto allo sportello unico con le modalità previste dall’art. 30 bis, commi 2 e 3 del presente regolamento.
Il nulla osta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello della durata del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni, la proroga non può superare lo stesso termine di due anni, nel nulla osta deve essere riportato espressamente la durata di validità.
Per i lavoratori di cui all’art. 27, commi 1, lett. b e c, (lettori universitari di scambio o di madre lingua e professori universitari o ricercatori destinati a svolgere in Italia attività di ricerca con istituti pubblici) il rapporto di lavoro può essere anche a tempo indeterminato e di conseguenza anche il relativo nulla osta sarà a tempo indeterminato.
Art. 27, comma 1, lett. a del testo unico (dirigente e personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia distaccato)
Deve trattarsi di personale in possesso di conoscenze particolari, altamente specializzato, occupato da almeno 6 mesi nell’ambito dello stesso settore prima del trasferimento temporaneo in Italia. Il trasferimento temporaneo, di durata legata all’effettiva esigenza dell’azienda, non può superare complessivamente la durata di 5 anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l’assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l’azienda distaccataria, che dovrà seguire la disciplina generale.
Art. 27 , comma 1, lettera b e c ( lettori universitari di scambio o di madre lingua, professori universitari e ricercatori)
In deroga alla disciplina generale del comma 2 del presente articolo, il rapporto di lavoro può essere a tempo indeterminato e può essere instaurato con Università o istituti di istruzione superiore e di ricerca, pubblici e privati.
Art. 27, comma 1, lett. d (traduttori e interpreti)
L’attività può essere svolta sia in forma autonoma che subordinata, viene precisato che per il rilascio del nulla osta è necessario produrre il titolo di studio o attestato professionale rilasciato da una scuola statale, ente pubblico o altro istituto, secondo la legislazione dello Stato nel quale è rilasciato e previa verifica della idoneità di documenti da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente.
Art. 27, comma 1, lett. e (collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero un rapporto di lavoro domestico, instaurato da almeno un anno, con cittadini italiani o appartenenti ad uno dei paesi dell’Unione Europea,che si trasferiscono in Italia per la prosecuzione del loro rapporto di lavoro)
Per il rilascio del nulla osta è necessario acquisire il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente.
Art. 27, comma 1, lettera f (persone autorizzate al soggiorno per motivi di formazione professionale)
Viene specificato che la formazione può essere svolta nell’ambito di un rapporto di tirocinio oppure per un periodo di addestramento nell’ambito di un trasferimento momentaneo o di un distacco.
Per l’ingresso per tirocinio non è richiesto il nulla osta al lavoro ed il visto di ingresso (per studio o formazione) è rilasciato su richiesta di uno degli enti riconosciuti dal decreto del Ministero del Lavoro n. 142/98, alla quale dovrà essere allegato il progetto di formazione, vistato dalla regione. Il visto viene rilasciato nell’ambito delle quote fissate annualmente dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all’art. 44, comma 6, del presente regolamento.
Per gli ingressi per attività di addestramento nell’ambito di un trasferimento temporaneo o di un distacco è necessario richiedere il nulla osta al lavoro presso lo sportello unico, anche in questo caso alla richiesta di nulla osta deve essere allegato il progetto di formazione, approvato dalla regione con l’indicazione della durata dell’addestramento.
Art. 27, comma 1, lett. g (lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese che debbano svolgere temporaneamente in Italia funzioni o compiti specifici)
La richiesta di nulla osta può essere avanzata solo da imprese italiane o straniere, già operanti in Italia, e può riguardare solo prestazioni qualificate e solo un numero limitato di lavoratori. In ogni caso anche l’impresa estera deve garantire al lavoratore lo stesso trattamento riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani ed il pagamento degli oneri previndeziali ed assistenziali.
Art. 27, comma 1, lett. h (marittimi)
Si applicano le specifiche disposizioni di legge in materia. Ai sensi della Legge 16 marzo 2001, n. 88 non è richiesto il nulla osta al lavoro. Il visto rilasciato con le procedure abbreviate previste dalla normativa in materia, autorizza lo straniero alla permanenza a bordo della nave quando rimanga in acque nazionali o stazioni in un porto. Mentre in caso di sbarco si osserva la disciplina generale in materia di stranieri.
Art. 27, comma 1, lett. i (lavoratori dipendenti di imprese estere che svolgono in Italia prestazioni di lavoro oggetto di contratto di appalto)
Il nulla osta deve essere richiesto all’appaltante, il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere oggetto di appalto.
La ditta estera deve garantire ai lavoratori trasferiti in Italia lo stesso trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori italiani.
Art. 27, comma 1, lett. l, m, n, o (lavoratori nel settore dello spettacolo)
Il nulla osta al lavoro è rilasciato dalla competente Direzione Generale per l’impiego – Segreteria del Collocamento dello spettacolo di Roma e dall’Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo.
Il nulla osta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a 12 mesi, deve essere comunicato anche allo sportello unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro.
Il nulla osta può essere prorogato per tutti i lavoratori nel settore dello spettacolo, ad eccezione dei ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento, esclusivamente per documentate esigenze e solo per consentire la chiusura dello spettacolo e per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.
Agli artisti stranieri che svolgono l’attività professionale in forma autonoma e per periodi non superiori a 90 giorni, è rilasciato un visto di ingresso al di fuori delle quote determinate con il decreto flussi.
Gli artisti in parola non possono svolgere attività per un produttore o committente diverso da quello per il quale è stato richiesto il visto.
Art. 27, comma 1, lett. p comma 5b (attività sportiva)
Il nulla osta è sostituito dalla dichiarazione di assenso del CONI e può riguardare sia l’attività sportiva a livello professionistico che dilettantistica, nonchè per prestazioni di lavoro autonomo.
In caso di lavoro subordinato la società sportiva trasmette la comunicazione di assenso allo sportello unico competente per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno possono essere rinnovati, anche con società sportive diverse, ma operanti nell’ambito dello stessa federazione.
Gli ingressi per gli sportivi stranieri sono fissati nell’ambito del decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso cui all’art. 27, comma 5 b, del testo unico immigrazione.
Art. 27, comma 1, lett. q (giornalisti, corrispondenti accreditati in Italia)
Il nulla osta non è richiesto per i giornalisti corrispondenti accreditati in Italia, dipendenti di organi di stampa o emittenti radio-televisive straniere.
Ugualmente non è richiesto per il personale alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari straniere o enti di diritto internazionale con sede in Italia.
Art. 27, comma 1, lett. r (ricercatori e lavoratori che svolgono in Italia attività di lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambio di giovani)
Il nulla osta è rilasciato dallo sportello unico nell’ambito della quota fissata dagli accordi internazionali che regolano il settore e non può avere una durata superiore ai 12 mesi. Per persone collocate alla pari il nulla osta non può avere una durata superiore ai 3 mesi. Nel caso di stranieri entrati con visto per vacanze-lavoro, il nulla osta al lavoro è rilasciato dallo sportello unico successivamente al loro ingresso, su richiesta del datore di lavoro, non può avere una durata superiore ai 6 mesi e per più di tre mesi non con lo stesso datore di lavoro.
Art. 27, comma 1, lett. r bis (infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche o private)
La norma si riferisce esclusivamente a personale infermieristico munito di specifico titolo di studio riconosciuto dal Ministero della Salute e prevede la possibilità per strutture sanitarie pubbliche o private di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, pertanto il rilascio del relativo permesso di soggiorno seguirà la disciplina generale in materia di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con la facoltà di stipulare un nuovo contratto di lavoro con un datore diverso da quello che ha richiesto il nulla osta all’ingresso, ma solo per la stessa qualifica professionale. I permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell’art. 40, così come modificato dal D.P.R. in esame non possono essere convertiti in altre tipologie di permesso di soggiorno, ad eccezione degli stranieri regolarmente presenti in Italia a seguito di ricongiungimento familiare.
Art. 38 Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
Sostituisce l’art. 41 del D.P.R. 394/99, l’unica modifica apportata è costituita dall’inserimento dei Centri per l’impiego tra i soggetti tenuti a comunicare alle Questure i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato sul documento.
Art. 39 Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
E’ inserito un ulteriore comma 4 all’art. 42 del D.P.R. 394/99, con il quale viene previsto che l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. L’iscrizione decade solo a seguito della comunicazione del mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, che devono essere comunicati dalla Questura che ha adottato il provvedimento alla Azienda Sanitaria locale di appartenenza dello straniero. Si tratta di un nuovo adempimento per la Questura, resosi necessario per garantire l’assistenza sanitaria allo straniero che ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ed è in attesa del relativo rilascio.
Art. 40 Ingresso e soggiorno per cure mediche
Con la norma in esame viene sostituito il comma 1 dell’art. 44 del D.P.R. 394/99. Il visto per cure mediche è rilasciato con le modalità fissate dalle apposite istruzioni del Ministero degli Affari Esteri, attualmente riportate dalla circolare riservata n. 14 del 24.10.2001 “Norma sui visti e sull’ingresso degli stranieri in Italia e nello spazio Schengen”. Viene specificato, rispetto al testo precedente, che la documentazione medica proveniente dalla struttura sanitaria deve riportare indicata anche la durata della degenza e che la certificazione sanitaria attestante la patologia del richiedente deve rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali.
– Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca
E’ inserito un nuovo art. 44 bis al D.P.R. 394/99 che disciplina l’ingresso per la frequenza di corsi di studio diversi da quelli universitari.
In particolare è previsto il rilascio del visto di ingresso per studio, secondo le modalità fissate dalle disposizioni del Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell’art. 5, comma 3 per:
a) stranieri maggiorenni che intendono seguire corsi superiori di studio o di istruzione tecnico professionale, di durata determinata.
Per il rilascio del visto dovrà essere verificata la disponibilità economica di mezzi sufficienti per la durata del soggiorno ed il viaggio, la coerenza tra gli studi svolti in patria e quelli da seguire in Italia, la validità della iscrizione o pre- iscrizione nella Scuola italiana;
b) stranieri minori di età, ma ultra quattordicenni, che intendono seguire in Italia corsi di studio presso Scuole secondarie italiane, istituzioni accademiche, nell’ambito di programmi di scambi culturali approvati dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca o dal Ministero dei beni e le attività culturali.
Al di fuori di tali programmi è possibile l’ingresso dei minori ultraquindicenni in possesso dei requisiti di cui al punto a) accertata la sussistenza di misure di adeguata tutela del minore o rispondenti alle effettive esigenze formative;
c) è consentito l’ingresso per studio ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio concesse da governi stranieri, fondazioni e istituti culturali o organizzazioni internazionali in possesso dei requisiti di cui al punto a);
d) è consentito l’ingresso ai cittadini stranieri che intendono svolgere in Italia attività di alta cultura o ricerca avanzata presso gli Enti indicati al punto c) e quindi al di fuori dell’attività di ricerca svolta presso Università o Istituti di ricerca operanti in Italia, già regolamentate dall’art. 27, comma 1, lett. c), del Testo Unico. Il visto è esteso anche ai componenti del nucleo familiare al seguito (coniuge e figli minori). Le modalità per il rilascio del visto sono quelle previste al punto a);
e) è consentito l’ingresso per studio per la frequenza di corsi di formazione professionale.
Il corso di formazione professionale deve svolgersi presso istituto di formazione accreditato e deve essere finalizzato al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite, e non può avere una durata superiore a 24 mesi.
Gli ingressi per la partecipazione a corsi di formazione professionale sono definiti entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Per l’anno in corso nelle more della pubblicazione del decreto i visti saranno rilasciati previa verifica dei requisiti previsti dal comma 5 dell’articolo in esame ed il numero dei visti concessi sarà portato in detrazione al contingente annuale fissato con il decreto di programmazione.
La stessa disciplina normativa si applica anche agli ingressi per svolgere tirocini formativi di cui alla lett. a) del comma dell’art. 40.
Art. 42 Accesso degli stranieri alle Università
La norma in esame modifica il comma 5 dell’art. 46 del D.P.R. 394/99.
E’ previsto che gli studenti stranieri accedono ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla normativa vigente a parità di condizione con gli italiani. E’ altresì previsto che unitamente alle condizioni economiche siano presi in considerazione anche criteri di valutazione nel merito dei richiedenti, tenuto anche conto del rispetto dei tempi previsti dall’ordinamento degli studi.

