Circolare del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2010, n. 1354

Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex legge n. 102/09. Presentazione della documentazione relativa all’alloggio – mancata presentazione delle parti – dati relativi alla domanda

Di seguito alla precorsa corrispondenza, concernente la procedura in oggetto, si informa che sono pervenuti a questa Direzione Centrale alcuni quesiti relativi alla documentazione che il datore di lavoro ed il lavoratore extracomunitario devono esibire allo Spertello Unico al momento della convocazione.

Al riguardo, innanzitutto, si precisa che, per quanto attiene l’alloggio del lavoratore, se questi dimora presso l’abitazione del datore di lavoro oppure è ospite presso altri soggetti, è sufficiente esibire allo Sportello Unico una copia della “cessione di fabbricato” per ospitalità, presentata alla competente Autorità di P.S.; inoltre, gli Sportelli Unici, anche alla luce di quanto previsto dalla Legge 102/09, non sono tenuti a richiedere il titolo in base a cui il datore di lavoro detiene l’alloggio (atto di proprietà, contratto di affitto, ecc.).

Inoltre, si conferma che la mancata presentazione delle parti, senza giustificato motivo, comporta l’archiviazione del procedimento e la conseguente cessazione della sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore extracomunitario.

In tal senso, sia per la documentazione relativa all’alloggio che per la mancata presentazione delle parti, si è anche provveduto ad aggiornare la modulistica in uso.

Infine, si rammenta che sul portale web che questo Dipartimento ha reso disponibile alle Forze di Polizia è possibile verificare, sulla base del codice di controllo inserito, oltre alla veridicità dei dati presenti sulla ricevuta di invio della domanda, anche gli altri dati relativi alla domanda stessa, tra cui l’indirizzo di posta elettronica dal quale è stata trasmessa.

Di conseguenza, in merito alle richieste che in tal senso perverranno dalle Autorità di P.S., si precisa che le stesse potranno essere soddisfatte utilizzando il predetto sistema, non avendo questa Direzione Centrale ulteriori dati da fornire.

Le SS.LL. sono invitate ad informare i rispettivi dirigenti degli Sportelli Unici in merito alle indicazioni sopra riportate.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Il Direttore Centrale

(Malandrino)

Circolare del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2010, n. 1354