D.p.r. 18.10.2004, n. 334. “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.p.r. 31.8.1999, n. 394, in materia di immigrazione”
Con l’emanazione del d.p.r. indicato in oggetto sono state introdotte alcune modifiche alla normativa che regola la materia dell’immigrazione. Ci si riferisce, in particolare, alle modifiche apportate all’articolo 39 del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 le quali, da quanto risulta dai quesiti pervenuti, hanno creato non poche difficoltà applicative.
La scrivente ha acquisito sull’argomento i pareri di competenza del Ministero dell’interno ed al Ministero degli affari esteri per acquisire un autorevole interpretazione della normativa in discorso.
Con la presente circolare, pertanto, si forniscono i necessari chiarimenti agli enti camerali, chiamati alla diretta applicazione della normativa in discorso, per rendere il più possibile univoca sul territorio l’applicazione della disciplina normativa in discorso.
Nel richiamare, anzitutto, le precedenti circolari n. 3473 del 29.11.1999 e n. 3484 del 4.4.2000 il cui contenuto si ritiene tuttora valido, si precisa quanto segue.
Un primo quesito riguarda le modalità applicative del comma 3 dell’art. 39, laddove si prevede che “lo straniero é tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l’attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l’attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività” e che “Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale”.
In merito alla riferita disposizione é stato chiesto se l’attestazione, necessaria ai fini dello svolgimento in Italia di un’attività di lavoro autonomo, debba ritenersi necessaria anche per coloro che, entrati in Italia con un visto per lavoro dipendente, intendano successivamente intraprendere un’attività di lavoro autonomo.
Nel caso di specie la risposta é negativa nel senso che non deve essere richiesta l’attestazione.
Il rilascio dell’attestazione, infatti, é previsto solo ai fini del visto che é necessario per l’ingresso dello straniero in Italia; non é quindi necessario per chi già si trova nel territorio.
Ciò sembra confermato dall’art. 14, comma 1, il quale prevede che il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari può essere convertito in un altro permesso che sia uno di questi citati e secondo le modalità specificate nelle lett. a, b, c dello stesso comma 1.
Occorre, tuttavia, aggiungere che lo stesso art. 39, al comma 9, prevede la necessità, fra l’altro, dell’attestazione per lo straniero già presente in Italia che intende convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale in permesso per lavoro autonomo.
L’art. 39, comma 3 dispone, poi, in merito all’attestazione dei parametri di riferimento, che “Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale”.
Al riguardo si sottolinea, come ribadito anche dal Ministero dell’interno, che si é ritenuto opportuno quantificare le risorse richieste allo straniero in base al parametro oggettivo dell’assegno sociale, in quanto tale criterio sembra essere il più utilizzato nel Testo Unico sull’immigrazione anche per altri istituti, come ad esempio per il ricongiungimento familiare.
La misura dell’assegno sociale costituisce un plafond minimo al di sotto del quale non é possibile andare. Il limite di legge costituisce il minimo cui ogni attività, anche la più “umile” sarà legata.
L’istituto dell’assegno sociale é disciplinato dalla legge n. 335/95 ed il suo importo viene rivalutato annualmente in sede di legge finanziaria.
Il rilascio dell’attestazione presuppone la disponibilità in Italia da parte del richiedente delle risorse finanziarie. Non sono ammesse forme diverse dalla disponibilità reale del denaro in Italia. Sono, pertanto, escluse fideiussioni, polizze, ecc. o risorse economiche in loco.
Il comma 4 dell’art. 39 dispone, che “La dichiarazione di cui al comma 2 e l’attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d’opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni”.
Il contenuto di tale disposizione, introdotta ex novo dal d.p.r. n. 334, ha generato dubbi interpretativi in merito all’individuazione dei parametri finanziari per i soci prestatori d’opera, considerato che questi svolgono la propria attività lavorativa nell’ambito del contesto economico facente capo alla società.
In relazione a ciò si ritiene opportuno scegliere di determinare parametri diversificati per i “lavoratori autonomi imprese individuali” e “lavoratori autonomi prestatori d’opera presso le società delle quali sono loro stessi soci”. In tale seconda ipotesi, infatti, viene presa in considerazione l’entità del patrimonio societario pro quota. Fatto cioè 100 il parametro per l’attività XY in una società di tre soci, per ognuno é richiesta disponibilità economica pari a 33.
Resta fermo, ovviamente, che la base minima debba sempre essere corrispondente, a norma dell’art. 39, comma 3, alla capitalizzazione su base annua dell’importo mensile pari all’assegno sociale.
La disposizione che prevede che l’attestazione possa essere rilasciata a soci prestatori d’opera in cooperative, solo se queste siano costituite da almeno tre anni, risponde all’esigenza di impedire che siano costituite società cooperative finalizzate solo a consentire l’ingresso di stranieri in Italia e siano, quindi, destinate a scomparire in breve tempo dal mercato.
Il Direttore Generale: M. Spigarelli