Nota giuridica aggiornata: Procedura accelerata e sospensione automatica del provvedimento, la sentenza della Corte di Cassazione n. 11399/2024

Se le amministrazioni non rispettano contestualmente tutte le articolazioni procedimentali proprie della procedura accelerata, secondo i termini e le modalità normativamente stabilite per ogni sua fase, si ripristina la procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato. Questo è quanto viene affermato nella sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, interrogata dal Tribunale di Bologna con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis del c.p.c., risolvendo definitivamente una questione procedurale molto discussa e da tempo oggetto di interpretazioni contrastanti da parte delle diverse Sezioni distrettuali specializzate dei Tribunali ordinari.

L’aggiornamento di luglio 2025

Abbiamo ritenuto necessario modificare la nota a commento delle Sezioni Unite per diverse ragioni: innanzitutto, perché a seguito di un secondo rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis del c.p.c., nell’occasione sollevato dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 13/05/2025, sono stati espressi nuovamente dubbi in merito all’applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite alla totalità delle ipotesi di manifesta infondatezza ricomprese all’interno dell’art. 28-ter del D.Lgs. 25/2008. Rinvio pregiudiziale inammissibile secondo la Cassazione, che ha ritenuto la questione già risolta dalle Sezioni Unite nelle motivazioni della sentenza 11399 del 29 aprile 2024, andando così a confermare e a rafforzare la tesi già sostenuta da ASGI, dalla dottrina e dai tribunali di merito. Ed infatti, altro elemento di novità della nota è rappresentato proprio dall’aggiunta di ulteriore giurisprudenza di merito sul tema.

Altro rilevante profilo di novità è rappresentato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 12444/2025, che, proprio facendo riferimento al principio espresso dalle Sezioni Unite del rispetto delle articolazioni procedimentali proprie della procedura accelerata, ne ha ampliato la portata introducendo un nuovo tassello, quello dell’eccessivo ritardo della notifica della decisione al richiedente.

Sono presenti inoltre ulteriori considerazioni conclusive che guardano alla reale portata dell’utilizzo sempre più frequente delle procedure accelerate. Un sistema che, se anche non può funzionare pienamente sul piano operativo, ottiene comunque un risultato sul piano simbolico e giuridico: la trasformazione del diritto d’asilo in un diritto depotenziato, in cui l’ineffettività del diritto di difesa non è un effetto collaterale, ma una condizione funzionale all’assetto normativo desiderato.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che se un soggetto proveniente da un Paese di origine sicuro presenta ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale cha ha dichiarato la sua domanda manifestamente infondata, il provvedimento impugnato sarà automaticamente sospeso nel caso in cui non siano state rispettate tutte le articolazioni procedimentali della procedura accelerata applicabile a questa ipotesi. Secondo le Sezioni Unite, infatti, in questi casi si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento, dato che le ipotesi di deroga sono da ritenersi del tutto eccezionali e tassative, da interpretare in modo rigoroso e restrittivo e dunque applicabili esclusivamente nel caso in cui ci sia stata una corretta applicazione procedurale in tutte le sue fasi.

Dalle motivazioni della sentenza si rileva inoltre che tale principio si applica non soltanto per l’ipotesi del richiedente asilo proveniente da Paese di origine sicuro, ma a tutte le decisioni di rigetto per manifesta infondatezza delle domande di protezione internazionale ricomprese all’interno dell’art. 28-ter del D.Lgs. 25/2008. Tale aspetto è stato proprio di recente ulteriormente rafforzato dalla Suprema Corte attraverso il decreto della Prima Presidente del 10/07/2025, che ha dichiarato inammissibile un secondo rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis del c.p.c. sollevato dal Tribunale di Napoli che aveva espresso dubbi in merito e pertanto chiedeva ulteriori precisazioni. Con il decreto di inammissibilità, la Prima Presidente ha però chiarito che la questione era stata già risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza in commento, ai cui principi si è poi in seguito conformata la giurisprudenza di merito, che ha provveduto puntualmente a censurare il mancato rispetto delle articolazioni procedimentali anche per ipotesi di manifesta infondatezza diverse dalla provenienza del richiedente da Paese di origine sicuro.

La corretta applicazione di una procedura accelerata comporta dunque il rispetto di tutte le sue articolazioni procedimentali, che non si limitano soltanto al rispetto dei termini per l’esame della domanda presso la Commissione territoriale (principio già da tempo consolidato dalla giurisprudenza), ma richiedono anche che:

  • la formalizzazione della domanda a seguito della manifestazione della volontà sia avvenuta nei termini normativamente previsti;
  • la trasmissione della domanda dalla Questura alla Commissione Territoriale non sia oggetto di eccessiva discrezionalità amministrativa;
  • la procedura accelerata sia stata in tal senso determinata dal presidente della Commissione territoriale;
  • come stabilito dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 12444/2025, la notifica del rigetto della domanda di protezione a seguito di procedura accelerata avvenga in termini ragionevoli e senza eccessivo ritardo.

Il commento intende focalizzare l’attenzione proprio su tali aspetti tramite un’analisi delle norme pertinenti ed il richiamo alle recenti pronunce della giurisprudenza in materia.