Accesso civico ASGI: le schede dei Paesi di origine “sicuri”

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Con il decreto del 7 maggio 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 (GU Serie Generale n.105 del 07-05-2024), il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell’Interno e quello della Giustizia, ha emanato l’atto di aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo n. 25/2008. Con l’entrata in vigore del decreto aggiornato, ha cessato di trovare applicazione il precedente del 17 marzo 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 72  del  25 marzo 2023).

A poco più di un anno di distanza, dunque, i dicasteri interessati hanno emanato un nuovo decreto che ha ulteriormente aumentato il numero di Paesi considerati di origine sicura dall’Italia, che contava già 16 Stati. Si tratta dell’ennesimo provvedimento normativo in materia di immigrazione dell’attuale Governo, che tende sempre più a svilire il diritto di asilo. Infatti, l’aumento dell’elenco Paesi di origine sicura fa sì che sempre più richiedenti protezione internazionale siano sottoposti a procedura accelerata con conseguenti restrizioni delle garanzie sia a livello amministrativo che di difesa giudiziaria in caso di rigetto della domanda.

Come ricordato nella Nota di approfondimento da noi pubblicata nel 2019, la possibilità di adottare un decreto interministeriale contenente la lista di Paesi considerati sicuri è prevista dall’art. 2-bis del decreto legislativo n. 25/2008, norma che ricalca le previsioni di cui agli artt. 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE. La predetta disposizione prevede, oltre l’adozione con decreto interministeriale di un elenco di Paesi di origine sicuri, anche il suo periodico aggiornamento e la sua notifica alla Commissione europea. L’aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicura, in conformità con le disposizioni della direttiva 2013/32/UE, in particolare al suo “considerando” n. 48, dovrebbe essere previsto ogni qualvolta gli Stati membri vengano a conoscenza di un cambiamento significativo nella situazione relativa ai diritti umani in un paese designato da essi come sicuro, affinché sia svolto quanto prima un riesame di tale situazione e, ove necessario, rivedere la designazione di tale paese come sicuro. 

Il primo decreto interministeriale n. 1202/606 del 4 ottobre 2019, includeva un elenco di tredici Paesi dichiarati di origine sicuri (Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina), ed aveva sin’ora subìto soltanto una parziale modifica, dopo circa tre anni e mezzo dalla sua pubblicazione, con il decreto del 17 marzo 2023 (cfr. sul punto “Accesso civico ASGI: le schede dei Paesi di origine “sicuri””), che aveva aggiunto quattro nuovi Paesi alla lista (Nigeria, Gambia, Costa d’Avorio e Georgia) ed escluso definitivamente l’Ucraina (già in precedenza temporaneamente sospesa, dal 12 marzo 2022 al 31 dicembre 2022, con decreto del Ministero degli Affari Esteri del 9 marzo 2022, data l’eccezionalità della situazione bellica nel Paese. 

Il decreto del 7 maggio 2024 da un lato conferma tutti i Paesi già presenti nel precedente, dall’altro ne aggiunge ben altri sei: Bangladesh, Camerun, Colombia, Egitto, Perù e Sri Lanka.

L’attuale elenco di Paesi di origine sicuri per l’Italia comprende adesso 22 Stati: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo  Verde, Colombia, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Peru’, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. 

L’Italia risulta così essere tra gli Stati membri dell’Unione europea con il più alto numero di Paesi d’origine considerati sicuri1.


Osservando i recenti dati, sembrerebbe che il Governo abbia classificato come “sicuri” i Paesi da cui provengono più richiedenti asilo, basandosi principalmente, se non esclusivamente, sull’incremento delle domande di asilo nell’ultimo anno2. Al contrario, pare che non si sia tenuto in alcun conto di comprovate situazioni di instabilità e/o di violazione dei diritti umani tanto nei nuovi Paesi aggiunti, quanto in quelli che erano già presenti all’interno dell’elenco (su tutti la conferma della Tunisia) che avrebbero comportato la necessità di escludere alcuni stati dall’elenco.

Come già avvenuto nel 2019 e nel 2023, anche in questa occasione le valutazioni che hanno condotto alla designazione (e alla conferma) dei Paesi di origine in esso inseriti non sono state allegate al decreto e non sono state rese pubbliche. 

Inoltre, per nessuno dei Paesi elencati come “sicuri” il decreto prevede eccezioni per una o più parti del territorio o per categorie di persone, come sarebbe consentito invece dall’ultimo periodo del secondo comma del più volte citato articolo 2-bis d.lgs. 25/20083. Indicazioni di tale tipo sono contenute solo nelle schede che oggi pubblichiamo, dunque sembrano avere un mero valore di indirizzo.

I documenti ottenuti tramite accesso civico generalizzato

Ancora una volta, quindi, al fine di prendere visione dei sopra citati documenti endoprocedimentali, ASGI, come già in occasione dei precedenti decreti, ha formulato nei confronti dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno e della giustizia, istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, c. 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. A seguito dell’istanza, il Ministero degli Affari Esteri (Direttore Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie) ha risposto inviando l’appunto n. MAECI_1311_06/05/2024_0056895-I a cui il decreto fa riferimento e con il quale sono  state  trasmesse  le  schede contenenti le determinazioni relative ai Paesi inseriti nell’elenco redatte dagli Uffici territoriali del Ministero.

Sono state altresì trasmesse le schede Paese, che, come nel 2023, presentano parti di testo oscurate, sempre con motivazioni riconducibili alla tutela delle relazioni internazionali. Infatti, l’Ufficio del MAECI ritiene che “Ai sensi dei commi 1, lettera d), e 4 dell’articolo 5-bis del d. lgs. n. 33/2013, l’ostensione degli atti richiesti nella Sua istanza è concessa con l’oscuramento delle parti che, ove fossero rese pubbliche, potrebbero arrecare un pregiudizio concreto alla tutela delle relazioni internazionali. Per loro natura, infatti, le schede relative ai Paesi inseriti nel decreto del 7 maggio 2024, contengono valutazioni di carattere politico indispensabili per un approfondito esame della situazione complessiva di ciascuno Stato. Alla luce delle differenti sensibilità che possono essere presenti in tali Paesi, sia presso la popolazione che presso le Autorità locali, l’ostensione delle suddette valutazioni potrebbe compromettere la correttezza delle relazioni internazionali sui piani bilaterale e multilaterale.”.

Appare immediatamente evidente, però, come le parti oscurate non rendano affatto chiari diversi aspetti cruciali relativi ad alcuni Paesi. Solo per fare alcuni esempi, per il Camerun sono oscurate parti di testo anche nella sezione delle eventuali eccezioni per parti del territorio o di categorie di persone e nel parere finale dell’Ufficio del MAECI che lo designa quale Paese di origine sicuro. Lo stesso attiene la Colombia e il Perù, che vedono interi periodi omissati nelle relative schede.

Inoltre, l’appunto n. MAECI_1311_06/05/2024_0056895-I richiamato nel decreto e che è stato trasmesso insieme alle schede, non chiarisce le motivazioni che hanno portato alla conferma e all’introduzione di nuovi Paesi di origine sicura, poiché fa a sua volta riferimento ad altri due appunti, nello specifico il n. 028354-I del 29/02/2024 e il n. 046900-I del 10/04/2024, tramite i quali dovrebbero essere contenute le proposte della Direzione Generale del MAECI in merito all’inserimento di Bangladesh, Camerun, Colombia, Perù e Sri Lanka, e viene inoltre citata una lettera (n.002938 del 05/04/2024) inviata dal Ministero dell’Interno al MAECI con la specifica richiesta di inserire tra i Paesi di origine sicuri anche l’Egitto.

Tali appunti e la lettera non sono però stati resi pubblici, nonostante l’ASGI avesse espressamente richiesto anche “ulteriori documenti in possesso della ricevente amministrazione che hanno condotto all’accertamento del carattere ‘sicuro’ dei Paesi indicati nella lista di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale del 7 maggio 2024”. 

Note

  1. Si vedano in proposito ‘Safe country of origin’ concept in EU+ countries e l’aggiornamento pubblicato dall’EUAA Recent changes in national lists of safe countries ↩︎
  2. Si vedano: Applications for Asylum in the EU+ in 2023 (1.1 million) per la situazione delle domande di protezione internazionale relativa all’anno 2023 e Latest Asylum Trends (EUAA) per l’aggiornamento a marzo 2024.

    ↩︎
  3. È opportuno segnalare che la legge italiana permette di individuare come specifiche “non sicure” parti di territorio o l’intero territorio di uno Stato in relazione a particolari categorie di persone. Tale previsione non esiste, almeno esplicitamente, nella direttiva europea. Su tale aspetto pende dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione pregiudiziale sollevata da un Tribunale della Repubblica ceca nel 2022

    ↩︎

Per approfondire

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