Immigrazione, armi e accordi internazionali : ecco il testo dell’intesa tra Italia e Niger

Il 6 febbraio 2019 a Roma è stato reso pubblico il contenuto dell’accordo di cooperazione stipulato tra Italia e Niger nel settembre 2017.

La diffusione dell’accordo è avvenuta nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Federazione Nazionale Stampa Italiana. Sono intervenuti Francesco Vignarca (Rete Disarmo), gli avvocati Arturo Salerni, Gennaro Santoro (CILD), Lucia Gennari e Salvatore Fachile (ASGI) e il giornalista Giacomo Zandonini.

 

L’accordo

Il testo dell’accordo di cooperazione è stato stipulato tra Italia e Niger il 26 settembre 2017  ma  non è ancora stato ratificato né pubblicato in Gazzetta Ufficiale nonostante la sua natura di vero e proprio accordo internazionale.

Il testo consta di sole 6 pagine – ed è sostanzialmente un copia incolla di accordi precedentemente conclusi dall’Italia. A dimostrarlo ci sono varie incongruità, tra cui la menzione di visite di navi tra le forme di cooperazione tra Italia e Niger, un Paese che non ha accesso al mare. Particolarmente rilevante è la parte del trattato che riguarda la cooperazione relativa ai prodotti della difesa, che sembra trasformare la collaborazione tra Italia e Niger in una collaborazione di tipo industriale. Questa si traduce nella cessione di materiale militare da parte del nostro Paese e nella possibilità per i privati di esportare mezzi militari aggirando la normativa sul commercio delle armi.

La modalità di conclusione di questo accordo rientra in un più ampio contesto nel quale le autorità italiane ricorrono sempre più spesso ad accordi in forma semplificata. Questi accordi, entrando in vigore al momento della firma, vengono sottratti al procedimento di previa autorizzazione legislativa alla ratifica e, dunque, al controllo delle Camere e del Presidente della Repubblica. In altre parole, l’accordo Italia-Niger sta espletando i suoi effetti dall’autunno del 2017, ma ad oggi non è ancora stato sottoposto al vaglio del Parlamento.

Testo dell’accordo Italia-Niger 

 

La richiesta di trasparenza delle associazioni

Con una richiesta di accesso civico, ASGI aveva chiesto di conoscere il contenuto dell’accordo Italia-Niger e di ricevere copia delle lettere del 1 novembre 2017 e del 15 gennaio 2018 inviate dal governo nigerino a quello italiano.Il Governo italiano aveva negato l’accesso a questi documenti per motivi di sicurezza e pregiudizio per le relazioni internazionali. A seguito di questo diniego, gli avvocati di ASGI, con l’intervento ad adiuvandum di CILD e Naga, hanno quindi presentato ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio, che il 16 novembre scorso ha parzialmente accolto il ricorso ordinando al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale di esibire l’accordo.

Tribunale Amministrativo del Lazio del 16 novembre 2018, n. 11125

Se il TAR del Lazio ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale di esibire l’accordo, diversa è stata la decisione che i giudici hanno preso in relazione alle lettere del 1 novembre 2017 e del 15 gennaio 2018 inviate dal governo nigerino a quello italiano. Vista la semplicità del testo dell’accordo, queste lettere sembrerebbero costituire la vera base giuridica della cooperazione tra i due Stati, ma al momento il contenuto di queste lettere è sconosciuto non solo alla società civile, ma anche agli stessi Parlamentari.

Laddove il Parlamento non esigesse di conoscere il loro contenuto prima della votazione, le Associazioni sono pronte a ricorrere al Consiglio di Stato per ripristinare anche in questo caso il diritto del cittadino a conoscere l’attività e le scelte della pubblica amministrazione e partecipare alle  stesse in modo consapevole ed informato.

 

L’accesso civico, strumento di controllo e partecipazione al dibattito pubblico dei cittadini

Il caso dell’accordo Italia-Niger dimostra come l’accesso civico si stia rivelando uno strumento utile e necessario per garantire la trasparenza ed il controllo democratico sulla politica estera del Governo italiano.

Si tratta di uno strumento attraverso cui vengono rispettate le condizioni di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Esso integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla  realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

I limiti che possono essere opposti dalla pubblica amministrazione sono specifici e indicati dalla normativa all’art. 5 d.lgs 33/2013, i quali devono essere motivati in modo approfondito e circostanziato. Si tratta di esclusioni che devono, in ogni caso, essere suffragate da una ​specifica e puntuale motivazione da parte dell’Amministrazione, così come espressamente precisato dalle Linee Guida  A.N.A.C., secondo le quali “​sia per i casi di diniego connessi all’esistenza di limiti di cui ai co. 1 e 2 che per quelli connessi all’esistenza di casi di eccezioni assolute di cui al co.3, l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa motivazione, tanto più necessaria in una fase sicuramente sperimentale quale quella che si apre con le prime richieste di  accesso. ​La motivazione serve all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino ​per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell’amministrazione”​.

L’accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA, differisce dalle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione.A  differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale (regolato dalla legge n. 241/1990), garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato. A differenza del diritto di accesso civico “semplice” (regolato dal d. lgs. n. 33/2013), che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (in particolare, dal decreto legislativo n. 33 del 2013), l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge.


Per approfondire

Dossier Accordo Italia-Niger

Accordi in forma (semi)semplificata, istanze di accesso civico e vulnus alla Costituzione – Il caso dell’accordo Italia-Niger dimostra come l’accesso civico si stia rivelando uno strumento utile e necessario per garantire la trasparenza ed il controllo democratico sulla politica estera del Governo in materia di immigrazione e asilo, stante la mancanza di strumenti e di volontà del Parlamento di salvaguardare le proprie prerogative come previsto dall’art. 80 Cost. – Elisa Olivito, professoressa associata di istituzioni di diritto pubblico, Sapienza, Università di Roma