Prime osservazioni sugli artt. 2, 3 e 4 del D.l. 113/2018
Gli artt. 2, 3 e 4, d.l. 113/2018 hanno significativamente modificato la normativa italiana in tema di espulsione e trattenimento del cittadino di Paese terzo, anche se richiedente protezione internazionale) e di quello comunitario.
Tra queste modifiche si sottolinea l’introduzione dell’istituto del trattenimento a fini identificativi del richiedente protezione internazionale, che incide significativamente (sia pur solo con riferimento ai richiedenti asilo, appunto, e non anche ai cittadini di paesi terzi tout court) anche sulla natura giuridica degli hotspot o “punti di crisi”, come denominati dall’art. 10 ter, d.lgs. 286/98.
Il documento, elaborato da un lavoro collettivo all’interno dell’ASGI, offre una prima analisi degli articoli citati, con l’intenzione di fornire all’interprete spunti interpretativi idonei a farlo orientare nel complesso quadro che emerge dalla novella.
Si legga anche:
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D.L. 113/2018 : i profili di manifesta illegittimità costituzionale secondo l’ASGI
ASGI: Il Decreto legge sull’immigrazione restringe i diritti e le libertà delle persone

