I rifugiati inoccupati hanno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario

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E’ quanto è stato deciso dal tribunale di Roma con sentenza del 17 febbraio 2017 dopo che una rifugiata di cittadinanza irachena si era vista rigettare la richiesta di esenzione dal pagamento del ticket (E02), prevista in favore di soggetti privi di occupazione e di reddito. 

La decisione fa seguito al rifiuto dell’ASL Roma 1, che aveva ritenuto che lo stato di inoccupazione della donna non consentisse l’accesso al beneficio, previsto invece per le persone disoccupate, cioè per quei soggetti che, avendo già lavorato, si trovino privi di lavoro.

Il giudice ha invece ritenuto che l’introduzione dell’art. 19 comma 7 del d.gs 150/2015, laddove prevede che “…le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione” , ha eliminato la distinzione tra disoccupato e inoccupato ai fini del godimento delle prestazioni di carattere sociale.

Tale posizione è confermata anche dalla circolare n. 5090 del 4 4.2016 del Ministero del Lavoro ove viene ribadito che “per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione”.

Il giudice conferma dunque quanto già sostenuto da ASGI e da altre associazioni con due lettere indirizzate al Ministero della Salute rispettivamente in data 29.12.2015 e in data 18.4.2016 e rimaste prive di riscontro. Con tali lettere ASGI affermava infatti – in relazione alla categoria dei richiedenti asilo – il diritto al riconoscimento dall’esenzione dal pagamento del ticket sanitario (E02) nel caso in cui – allo scadere del primo permesso – i richiedenti asilo si trovino senza una occupazione (per un approfondimento clicca qui).

La massima

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