“L’accesso al servizio pubblico erogato dalla Questura di Torino non solo non assicura il risultato preteso dalla legge (la formalizzazione della domanda
entro il termine previsto dall’art. 26 d.lgs. n. 25/2008), ma impone anche mortificanti condizioni per gli aspiranti richiedenti asilo che non sono imposte dalle necessità prospettate (la necessità di identificare gli aspiranti richiedenti protezione internazionale)”.
Con la sentenza n. 3818/2025 assunta il 4 agosto 2025 e pubblicata l’8 agosto, il Tribunale di Torino ha pronunciato un provvedimento di fondamentale importanza accertando che il modello organizzativo adottato dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino riguardante i cittadini stranieri che intendono formalizzare la domanda di riconoscimento della protezione internazionale integra una discriminazione diretta, individuale e collettiva.
La causa, promossa dall’Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione, ha portato all’attenzione del Tribunale il fatto che a Torino, per presentare domanda di protezione internazionale, le persone migranti sono costrette a mettersi in coda per mesi fuori dagli uffici della Questura sin dalle prime ore della notte nella speranza di essere selezionate e poter così formalizzare le proprie richieste. Ogni giorno, davanti ad una platea di un centinaio di richiedenti, solo circa 10 persone possono presentare la domanda di asilo: il sistema non prevede alcuna possibilità di prenotazione e, soprattutto, non ci sono criteri trasparenti per comprendere in base a quali parametri avvenga la selezione per l’ingresso.

Una sentenza che è destinata a fare storia. Le lunghe code in corso Verona certificate anche dalle nostre telecamere non dovevano esserci secondo i giudici che parlano di prassi “discriminatorie” che negano diritti sanciti dalla Costituzione. Come il diritto d’asilo, il diritto al lavoro, e quello alla salute. ( TG RAI Piemonte)
Il Giudice ha accolto integralmente la tesi dei ricorrenti, riconoscendo in questa prassi una discriminazione diretta basata su due considerazioni:
- da una parte si configura una discriminazione tra cittadini stranieri, poiché chi viene escluso dalla selezione mattutina non riesce a regolarizzare la sua posizione sul territorio e, in questo modo, gli viene impedito l’accesso ai diritti sociali e sanitari garantiti per legge ai richiedenti asilo e alle persone straniere regolarmente soggiornanti, creando una disparità di trattamento rispetto a coloro che riescono a formalizzare la domanda di permesso di soggiorno.
- dall’altra, si realizza una discriminazione anche tra cittadini stranieri e cittadini italiani, per i quali l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione è sempre immediato e libero o in ogni caso sottoposto ad un meccanismo di prenotazione o accesso regolamentato. Non esiste, infatti, nessun caso in cui ai cittadini italiani sia precluso addirittura l’accesso alla richiesta di una procedura amministrativa che ha ad oggetto una prestazione o il riconoscimento di un diritto da parte della P.A.
Con questa sentenza non solo il Tribunale accerta la discriminazione ma ordina altresì alla Questura di Torino di strutturare un diverso modello organizzativo entro quattro mesi dalla sua pubblicazione.
Il Tribunale di Torino ordina inoltre alla pubblica amministrazione di provvedere a sue spese:
– alla pubblicazione della presente sentenza per estratto sul quotidiano La Stampa;
– alla pubblicazione integrale della presente sentenza, per la durata di mesi quattro sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno, sezione Immigrazione e asilo (https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo ), nonché sul sito istituzionale della Questura di Torino.
Questa vittoria pone un tassello fondamentale nell’ambito della lotta alle prassi illegittime adottate dalle Questure sull’intero territorio nazionale ed apre la strada a nuove possibili azioni strategiche, stabilendo il principio per cui l’assenza di modelli organizzativi trasparenti e rispettosi della dignità personale costituisce una discriminazione diretta. La violazione dei diritti delle persone migranti non può essere giustificata da argomenti come la scarsità di risorse o la difficoltà di organizzazione degli uffici. Al contrario, è compito dello Stato predisporre risorse adeguate e strumenti efficaci alla tutela di coloro che si trovano sul suo territorio e che hanno diritto a formulare istanze alle sue amministrazioni locali.
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