Sulla questione del requisito di residenza dei 10 anni per accedere al RDC, sono stati presentati già diversi ricorsi in vari Tribunali d’Italia. In particolare, da parte di persone titolari di protezione internazionale o lungosoggiornanti. Ai primi, l’INPS non ha mai contestato la carenza del permesso ma l’avvocatura dell’Istituto di Trieste sembra invece pensarla diversamente
A Trieste regna dunque confusione sui requisiti di accesso al Reddito di cittadinanza. L’INPS, né a livello nazionale né regionale, ha mai messo in discussione il diritto ad accedere al RDC per i titolari di protezione internazionale, purché in possesso del requisito dei 10 anni di residenza. Tuttavia, l’avvocatura dell’INPS, nel contenzioso pendente al Tribunale di Trieste, ritiene che il permesso per protezione internazionale non dia diritto di accedere al RDC neppure quando sussista il requisito di residenza decennale, poiché tale permesso di soggiorno non costituirebbe titolo idoneo, secondo il DL 4/19, per l’accesso al beneficio.
La legge in effetti non prevede il permesso per protezione internazionale tra quelli che consentono l’accesso al RDC, ma il sito istituzionale dell’INPS indica chiaramente (evidentemente in applicazione diretta della direttiva 2011/95 che tutela la categoria dei titolari di protezione internazionale) che il permesso per protezione internazionale dà diritto al RDC. Inoltre, nel modulo per presentare la domanda scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro, è presente tra i requisiti il titolo di soggiorno per protezione internazionale.
ASGI ha dunque chiesto, con l’invio di due lettere alla direzione regionale dell’INPS FVG (e con in copia l’avvocatura) chiarimenti circa la posizione dell’Istituto anche al fine di dare informazioni chiare agli utenti che si rivolgono all’associazione. Tali richieste di chiarimento sono ad oggi rimaste prive di riscontro.
In ogni caso, se anche la posizione dell’INPS fosse quella di escludere che il permesso per protezione internazionale dà diritto al RDC, questa sarebbe in contrasto con la direttiva 2011/95 che tutela il diritto alla parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni sociali per i titolari di tale forma di protezione.