Il divieto di autocertificazione da parte dei cittadini stranieri nelle procedure relative al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno è stato prorogato ancora una volta dalla Legge di Bilancio 2018.
La parificazione nel diritto alla autocertificazione da parte di un cittadino proveniente da paesi terzi è stata introdotta, anche se parzialmente, dal DPR 445/2000, che all’articolo 3, comma 2 prevede che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possano utilizzare le dichiarazioni sostitutive (anche se “limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani”). Da tale equiparazione, peraltro solo parziale, erano però escluse le procedure concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero, con la conseguenza che, nell’ambito di tali procedure, lo straniero non può mai avvalersi della autocertificazione.
Di quest’ultima previsione limitatrice, è stata disposta la soppressione nel 2012 con il D.L n. 5 (art.17, comma 4-quater) con effetto dal 31.12.2012, ma tale scadenza è stata poi rinviata di anno in anno.
Dopo cinque anni di rinvio ancora una volta la Legge di Bilancio 205/2017 ha previsto all’articolo 1, comma 1122, che la soppressione di cui sopra avrà efficacia (se mai l’avrà) a partire dal 31 dicembre 2018. Anche per il 2018 dunque i cittadini extracomunitari non potranno avvalersi dell’autocertificazione per le procedure disciplinate dalle norme sull’immigrazione (e dunque quando dovranno provare, ad esempio, lo stato di parentela, il nucleo familiare, l’idoneità alloggiativa ecc.).