Il requisito di residenza quinquennale nella Regione per l’accesso agli alloggi pubblici, previsto anche per le famiglie in condizioni di indigenza limita irragionevolmente il diritto a fruire dei servizi abitativi pubblici in particolare per gli stranieri protetti da norme internazionali.
Il Tribunale di Milano – su ricorso di ASGI, NAGA e CGIL Lombardia, assistiti dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri – ha rinviato la legge regionale lombarda sull’edilizia pubblica alla Corte Costituzionale. Secondo il Tribunale (giudice dott.ssa Marta Flamini) la legge regionale è sospetta di incostituzionalità nella parte in cui prevede il requisito di residenza o di lavoro quinquennale nella Regione perché una simile previsione, estesa anche alle famiglie in condizioni di indigenza e a quelle in emergenza abitativa, “non ha alcun ragionevole collegamento con la funzione sociale dei servizi abitativi pubblici” rischiando di escludere coloro che si trovano in condizioni di maggior bisogno. La previsione, secondo il Tribunale, non solo è in contrasto con il principio generale di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., ma risulta discriminatoria anche nei confronti di tutti gli stranieri il cui diritto alla parità di trattamento nell’accesso all’alloggio è garantito da norme sovranazionali (cittadini dell’Unione, stranieri titolari di permesso di lungo periodo, titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria) ; tali cittadini infatti, nonostante il loro diritto alla parità di trattamento, hanno minori possibilità di maturare il requisito di residenza quinquennale rispetto ai cittadini italiani.
La questione era già stata sottoposta alla Corte Costituzionale oltre 10 anni fa (sentenza 32/08) ma ora l’orientamento di questa giurisprudenza si è fatto più attento e tiene maggiormente in conto la tutela del bisogno rispetto al criterio del “radicamento territoriale”. Per di più, nel caso della Lombardia il requisito è richiesto anche per le famiglie in condizioni di estremo bisogno, il che rende la norma ancora più irragionevole.
Il Tribunale ha anche anticipato un giudizio negativo rispetto a un’altra previsione del nuovo Regolamento Regionale contesta nel ricorso e fortemente pregiudizievole per gli stranieri: quella che prevede il divieto di accedere al sistema abitativo pubblico per chiunque abbia un alloggio in qualsiasi parte del mondo, trasformando in ostacolo insormontabile a fruire dell’aiuto pubblico anche un alloggio fatiscente in un paese lontanissimo. Tale questione sarà affrontata successivamente, trattandosi di norma regolamentare che non richiede quindi il giudizio della Corte Costituzionale. Le associazioni che hanno promosso questo ricorso valutano positivamente questo segnale di speranza dopo anni di lavoro tenace per la difesa e l’applicazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento e del nostro modello di società.
ASGI
NAGA
CGIL LOMBARDIA
.@RegLombardia l’attuale normativa estesa anche alle famiglie in condizioni di indigenza e a quelle in emergenza abitativa non ha un ragionevole collegamento con la funzione sociale dei servizi abitativi pubblici ed esclude coloro che si trovano in condizioni di maggior bisogno.
— ASGI (@asgi_it) 31 gennaio 2019