Il requisito temporale del permesso di soggiorno richiesto dalla Federcalcio in aggiunta alla regolarità del soggiorno del calciatore straniero al momento del tesseramento e’ da considerarsi contrario al diritto anti-discriminatorio internazionale, europeo e nazionale e al principio costituzionale di uguaglianza perché il diritto alla pratica sportiva costituisce un diritto fondamentale e uno strumento di integrazione sociale.
Il requisito temporale del permesso di soggiorno richiesto dalla Federcalcio in aggiunta alla regolarità del soggiorno del calciatore straniero al momento del tesseramento e’ da considerarsi contrario al diritto anti-discriminatorio internazionale, europeo e nazionale e al principio costituzionale di uguaglianza perché il diritto alla pratica sportiva costituisce un diritto fondamentale e uno strumento di integrazione sociale.
Lo ha affermato il Tribunale di Lodi che, con ordinanza depositato il 13 maggio 2010, ha accolto il ricorso presentato congiuntamente da un calciatore togolese richiedente asilo in Italia e dall’ASGI e da LODI PER MOSTAR ONLUS.
Un cittadino straniero, secondo il regolamento in vigore della FIGC, per poter essere tesserato deve essere in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al termine della stagione sportiva corrente (Art. 40 c. 11 N.O.I.F.).
Secondo il Tribunale di Lodi le giustificazioni addotte dalla Federcalcio nel corso del giudizio, tra cui quella di voler “tutelare i vivai nostrani”, e dunque diprivilegiare i calciatori italiani, rivelerebbero un intento di per sé discriminatorio ed etnocentrico contrario al diritto anti-discriminatorio internazionale, europeo e nazionale e al principio costituzionale di uguaglianza. Il Tribunale ha concluso che tale normativa, limitando la possibilità di svolgere l’attività sportiva dei calciatori stranieri pur regolarmente residenti in Italia, ma con permessi di soggiorno di durata limitata, costituisce una violazione del diritto anti-discriminatorio(art. 43 T.U. immigrazione, d.lgs. n. 215/2003) , condannando la FIGC al pagamento delle spese legali .
Ci si attende ora una revisione di tutte le normative delle federazioni sportive italiane che contengono simili clausole restrittive alla pratica sportiva degli stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese.
L’Associazione Studi Giuridici sull’ Immigrazione esprime grande soddisfazione e considera tale ordinanza come una significativa vittoria di civiltà per la causa dell’integrazione sociale dei cittadini stranieri in Italia.