La mancata assunzione di una lavoratrice extra comuntaria costituisce discriminazione se, a seguito dell’inversione dell’onere della prova, l’azienda non è in grado di dimostrare l’assenza di discriminazione.
E’ quanto è stato deciso con sentenza del 28 dicembre 2016 dal tribunale di Torino che ha riconosciuto come discriminazione la mancata assunzione di una lavoratrice a tempo indeterminato dopo che la stessa è stata più volte impiegata dalla stessa azienda con contratti di lavoro a termine o di somministrazione.
Al fine di potere giungere a tale esito il giudice ha dapprima valutato l’applicabilità del principio dell’inversione dell’onere probatorio di cui all’ art. 28 comma 4 d.lgs. 150/2011 analizzando gli elementi presuntivi della discriminazione forniti dalla lavoratrice quali lo scarsissimo numero di lavoratori exta comunitari assunti dal datore di lavoro nonchè le dichiarazione dello stesso che ha affermato “magari come musulmana hai delle particolarità tipo quando c’è il ramadam non puoi lavorare alle otto di sera” e “l’importante è che ci sia la cittadinanza italiana”.
il Tribunale ha rientuto gli elementi di fatto forniti dalla ricorrente idonei e sufficienti per l’inversione dell’onere della prova e ha quindi posto a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare l’assenza di una discriminazione. Al contrario il datore di lavoro non è riuscito a fornirne prova ed è pertanto stato riconosciuto in capo allo stesso un comportamento discriminatorio con il conseguente obbligo al pagamento alla lavoratrice di un risarcimento del danno per perdita di chance da liquidare in via equitativa.