I cittadini di paesi terzi debitamente ascoltati sull’irregolarità del loro soggiorno non devono necessariamente essere ulteriormente ascoltati prima della decisione di rimpatrio
Lo ha affermato la Corte di Giustizia dell’Unione europea nella nella causa C-166/13 del 5 novembre 2014.
Le autorità nazionali, qualora intendano adottare contestualmente una decisione che constata il soggiorno irregolare e una decisione di rimpatrio, non devono obbligatoriamente ascoltare l’interessato specificamente in ordine alla decisione di rimpatrio, allorché quest’ultimo ha avuto la possibilità di manifestare utilmente ed efficacemente il suo punto di vista circa l’irregolarità del suo soggiorno e i motivi che avrebbero potuto giustificare, in forza del diritto nazionale, che le autorità si astenessero dall’emettere una decisione di rimpatrio.