Il Comune di Varallo deride chi agisce a tutela degli immigrati: amministrazione condannata per ritorsione

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La Corte d’Appello di Milano condanna per ritorsione il Comune di Varallo, il sindaco e il pro sindaco per l’apposizione di cartelli contro alcuni cittadini del Comune di Varallo che avevano intentato una azione giudiziaria contro il divieto di accesso ai “vu cumpra” e a donne con il viso velato.

La sentenza della Corte d’Appello di Milano del 23.2.2017 segna una ulteriore passaggio nella infinita “battaglia dei cartelli” che ha interessato il Comune di Varallo sotto la gestione (dapprima come sindaco e poi come “prosindaco”) dell’onorevole Buonanno, poi deceduto.

Per quasi 5 anni sono stati affissi all’ingresso della città enormi cartelli che vietavano l’accesso a “vu cumpra” e a donne con il viso velato. A seguito di una azione giudiziaria di ASGI e di quattro cittadini italiani i cartelli erano stati rimossi e il giudice del Tribunale di Torino aveva riconosciuto gli stessi gravemente discriminatori, pur non formulando una esplicita statuizione di accertamento della discriminazione che era poi stata invece formulata, su appello di ASGI, dalla Corte d’Appello di Torino.

Nel medesimo giudizio torinese tuttavia i quattro cittadini erano stati ritenuti “carenti di interesse ad agire” non solo perché non residenti a Varallo (benchè nativi del posto e collegati alla città da profondi legami) ma prima ancora perché non appartenenti al gruppo discriminato (gli stranieri, i vu cumpra, i musulmani).

A questo punto era scattata la “vendetta” del Comune e degli allora amministratori che avevano tappezzato la città di manifesti, ove sindaco e prosindaco con espressione “strafottente” accusavano i quattro cittadini, indicati per nome e cognome, di essere “suonatori suonati” e di aver tolto alla collettività denaro che poteva essere utilizzato per “aiuti sociali alle persone in difficoltà”.

I privati avevano perciò agito contro tale comportamento sulla base della rispettiva competenza territoriale: due di fronte al Tribunale di Vercelli e due di fronte al Tribunale di Milano.

Il Tribunale di Vercelli, con una lunga e motivata decisione, unica per l’ampiezza degli argomenti affrontati, aveva accolto la domanda riconoscendo la sussistenza di un comportamento ritorsivo e condannando il Comune e l’allora sindaco e pro sindaco a pubblicare la decisione sul Corriere della Valsesia (ove era stato pubblicato anche il manifesto incriminato), nonché sui siti web del Comune e del pro sindaco, oltre al risarcimento del danno (6.000 a una ricorrente, 5.500 euro all’altro cittadino).

Gli altri due cittadini, residenti a Milano, avevano presentato ricorso presso il Tribunale di Milano  che aveva invece respinto la domanda.

In appello le parti si sono invertite: la Corte d’Appello di Torino ha riformato la sentenza del Tribunale di Vercelli ritenendo che le espressioni rientrassero in un linguaggio politico ammissibile e affermando soprattutto che l’intera vicenda “avrebbe dovuto rimanere nell’ambito del solo scontro politico” (la decisione è attualmente impugnata in Cassazione).

La Corte d’Appello di Milano invece ha accolto le domande con argomentazioni molto simili a quelle del Tribunale di Vercelli.

Particolarmente rilevante è la questione della ampiezza della tutela antiritorsiva: secondo le pronunce negative (Tribunale di Milano e Corte Appello di Torino) la tutela antiritorsiva compete solo a chi già sia stata riconosciuto vittima di una discriminazione. Secondo le due pronunce di accoglimento invece deve essere affermato  e valorizzato il dato letterale della norma e la sua ratio. La tutela spetta dunque a chiunque subisca uno svantaggio che sia causalmente connesso con una qualsiasi attività svolta a tutela della parità di trattamento, anche se posta in essere da altri. Secondo la Corte d’Appello va anzi valorizzato il comportamento di chi, pur non essendo vittima diretta della discriminazione, subisce un comportamento ritorsivo per avere posto in essere iniziative, sia giudiziarie che non, “finalizzate a sostenere i diritti fondamentali della persona tutelati a livello primario e superprimario”.

La Corte ha quindi riconosciuto, anche per i due cittadini residenti a Milano, il diritto al risarcimento del danno che, vista la peculiarità dei diritti in gioco, non ha solo carattere simbolico ma anche dissuasivo. Il collegio ha pertanto previsto il pagamento da parte del Comune e degli allora amministratori della somma di 5.000€ a ciascun ricorrente e, al fine di rimuovere gli effetti della discriminazione, la pubblicazione della sentenza sul corriere Valsesiano, sulla home page del comune e sulla pagina facebook del pro sindaco.

Il contrasto tra la pronuncia della Corte d’Appello di Milano e quella della Corte d’Appello di Torino rende evidente quanto ancora sia difficile la formazione di un consenso su alcuni principi base in materia di libertà di espressione, linguaggio politico, tutela dei gruppi protetti dal diritto antidiscriminatorio. Basti pensare che a una medesima espressione le due corti danno una valutazione del tutto opposta: per Torino si tratta di un mero scontro politico per Milano si tratta invece di comportamento ritorsivo.

E’ quindi necessaria ancora una lunga riflessione culturale e giuridica per stabilire principi condivisi circa la necessità che il diritto intervenga quando il linguaggio diventa strumento di discriminazione e non di comunicazione e interazione tra gli individui.

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