Scade tra pochi giorni il termine per presentare la domanda per l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori (art. 65 L. 448/98) relativo al 2017 e di importo pari a euro 141,30 per 13 mensilità.
La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 giugno 2017, risalente oramai a oltre sei mesi fa, aveva dichiarato illegittima la normativa italiana perché escludeva tra i beneficiari dell’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori gli stranieri con un permesso unico lavoro(Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40).
Ad oggi il sito dell’INPS nella versione aggiornata non contiene alcuna indicazione su tale assegno che non è inserito nell’elenco delle prestazioni, mentre nell’archivio relativo all’anno 2016 presenta l’avviso ” ATTENZIONE! I contenuti informativi presenti in questa Area sono in corso di aggiornamento“, continuando a riportare l’errata informazione (alla quale poi molti Comuni si conformano) secondo la quale il diritto spetterebbe (per quanto riguarda gli stranieri) solo a comunitari, lungosoggiornanti e familiari di comunitari.
Il diritto all’assegno per il nucleo familiare con 3 figli minori, invece, spetta anche a tutti i titolari di permesso per lavoro, famiglia o attesa occupazione e ad altre categorie che vi segnaliamo di seguito.
Sottolineiamo che qualora la domanda non venga presentata tempestivamente il diritto a tale prestazione non potrà essere fatto valere in futuro, perciò, per ottenere quanto spetta per l’anno 2017, è fondamentale inviare la richiesta entro e non oltre il 31 gennaio 2018 .
Ricordiamo che la domanda va presentata in Comune e che, qualora questo si rifiuti di riceverla, va inviata a mezzo raccomandata o a mezzo pec.
Cos’é l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori ?
Un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall’INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati.
A chi spetta ?
- cittadini italiani, comunitari;
- cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadini familiari di cittadini italiani, dell’Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadini lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia o suo familiare ;
- cittadini titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari ;
- cittadini titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o suo familiare ( (Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40; rientrano in questa categoria i cittadini con permesso per motivi di lavoro, famiglia o attesa occupazione) ;
- rifugiati o titolari della protezione sussidiaria o familiari;
- apolidi .
E’ necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi.
E’ necessario avere un valore ISE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell’assegno.
[Fonte : INPS con integrazione a cura del Servizio Antidiscriminazione ASGI]