Di fronte alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati riunita il 11 giugno 2008 il Sottosegretario all’Interno Alfredo Mantovano ha affermato che ogni anno, su cento domande di protezione presentate, non più di otto o nove vengono accolte, sull’intero territorio nazionale, mentre le altre vengono giudicate prive di fondatezza.
L’Associazione per gli Studi giuridici sull’Immigrazione rileva con stupore quanto riferito perché non corrisponde affatto ai dati ufficiali forniti dalla Commissione Nazionale per il diritto d’asilo, istituita presso lo stesso Ministero dell’Interno, che consentono di delineare un quadro assai diverso.
Nel 2007 su 13.509 domande esaminate (un numero complessivo così modesto che da solo ben evidenzia come non vi sia alcun fenomeno di eventuale abuso delle domande di asilo per aggirare le norme sull’immigrazione) al 10,4% è stato riconosciuto lo status di rifugiato (erano il 9,4% nel 2006) mentre al 46,7% delle domande è stato riconosciuta la necessità di una “protezione umanitaria” (erano 46,8% nel 2006) in attuazione dell’art. 5 c.6 del T.U. immigrazione che prevede il rilascio di un titolo di soggiorno ove ricorrano “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali od internazionali dello Stato italiano”. Solo 36,3% delle domande sono state rigettate in prima istanza (parte di esse sono state poi accolte in sede di ricorso).Si può quindi vedere come oltre il 57% di tutte le domande di asilo ha ottenuto il riconoscimento di una forma di protezione.A partire da gennaio 2008 la nuova normativa comunitaria recepita dall’Italia ha introdotto la nozione di “protezione sussidiaria” che ha parzialmente assorbito quella di protezione umanitaria, quale forma di protezione internazionale. Non si dispone di informazioni precise in relazione ai pochi mesi di attuazione della nuova normativa, ma pare confermata una sostanziale continuità con gli anni precedenti.
Si può dunque affermare che non già l’8-9%, bensì più della metà delle domande di protezione internazionale presentate in Italia sono accolte sia a titolo di status di rifugiato, sia a titolo di status di protezione sussidiaria, oltre che nella residuale forma del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Tutte tre le forme costituiscono sottoinsiemi della figura del diritto d’asilo garantito dall’art. 10, comma 3 della Costituzione.L’eventuale abuso delle domande di asilo in Italia è pertanto un fenomeno assai contenuto, nonostante i dati vengano a volte distorti, anche in sede ufficiale, mentre, risulta evidente che la maggior parte delle poche domande di asilo corrisponda all’effettiva realtà di persone in fuga da persecuzioni, torture e rischi gravissimi per la vita e l’incolumità derivanti da situazioni di conflitto armato.Poiché dunque le cifre diffuse non corrispondono affatto alla realtà, perché inducono a ritenere che il numero dei meritevoli di protezione sia esiguo quando invece è superiore alla metà delle domande, è ragionevole che sorga il dubbio che esse siano state riferite al solo fine di fornire un pretesto del tutto infondato per tentare di giustificare la proposta del Governo di modificare le procedure di esame delle domande di asilo previste dal D. Lgs. n. 25/2008 – che era all’esame della stessa Commissione – nella quale si introducono forti limitazioni alla libertà di circolazione dei richiedenti asilo e al loro diritto di difesa, prima fra tutte l’eliminazione dell’effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale avverso le decisioni negative delle Commissioni, proposte che ostacolerebbero l’effettività del diritto d’asilo costituzionalmente garantito e che perciò sono considerate illegittime sia dall’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), sia dall’associazionismo.
Cio’ conferma la necessità che le commissioni parlamentari esprimano parere contrario alle norme proposte circa le modifiche restrittive delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale. Per ulteriori approfondimenti sui profili di illegittimità della proposta governativa si veda il Documento di osservazioni sui provvedimenti in materia di stranieri nell’ambito dei provvedimenti del “Pacchetto sicurezza” ed in particolare la parte VI.