In seguito alla discussione e all’ approvazione in Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati dell’art. 45, comma 1, lett. f) del disegno di legge A.C. 2180 che introduce l’obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, si intendono precisare i seguenti punti:
1) Riguardo agli atti di stato civile e in particolare alla dichiarazione di nascita e al riconoscimento del figlio il sottosegretario Mantovano ha affermato in Commissione Affari Costituzionali che l’art. 45, comma 1, lett. f) non impedirebbe la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio, in quanto: a) la donna in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto e il marito con essa convivente possono ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche b) sarebbe preclusa all’immigrato irregolare
soltanto la possibilità di chiedere provvedimenti in suo favore, mentre la dichiarazione di nascita costituisce un atto nell’interesse del bambino.
Con riferimento alla prima argomentazione, si segnala come la soluzione prospettata riguardi solo alcuni casi, escludendo invece le seguenti situazioni, che rappresentano probabilmente la maggioranza:
– gli stranieri che non siano in possesso di passaporto o documento equipollente, posto che l’art. 9 del DPR 394/1999 richiede l’esibizione di tali documenti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno in oggetto;
– il padre naturale, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 376/2000 ha esteso la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno esclusivamente al marito regolarmente sposato.
Con riferimento alla seconda argomentazione, si ritiene che il fatto che la dichiarazione di nascita costituisca un atto nell’interesse del bambino non sia assolutamente sufficiente a eliminare ogni dubbio interpretativo escludendo l’applicazione della disposizione in oggetto.
Riguardo all’accesso a pubblici servizi e in particolare alla scuola si richiama l’attenzione sul fatto che benché i minori stranieri siano soggetti all’obbligo scolastico e abbiano il diritto all’istruzione a prescindere dalla regolarità del soggiorno (art. 38 D. Lgs. 286/1998 e art. 45 DPR 394/1999), vi è il serio rischio che ai genitori di minori stranieri sia chiesto l’esibizione del proprio permesso di soggiorno al momento dell’iscrizione a scuola del minore, in quanto “provvedimento inerente l’accesso a pubblici servizi”.
Tale interpretazione sarebbe naturalmente in assoluto contrasto con il diritto all’istruzione riconosciuto dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e l’adolescenza e dalla normativa italiana.
Parimenti si ritiene sussista il concreto ed ancor più grave rischio che ai Dirigenti scolastici possa essere richiesto di denunciare i genitori degli alunni stranieri che non siano in regola con il permesso di soggiorno a seguito dell’introduzione della nuova fattispecie penale di ingresso e soggiorno irregolare di ogni straniero, senza distinzione, che si propone di introdurre con l’art. 21 disegno di legge A.C.2180. Si determinerebbe così una gravissima situazione nella quale un numero imprecisabile di minori stranieri non accederebbero più alle istituzioni scolastiche per timore di essere denunciati direttamente (loro ed i rispettivi genitori) da quelle stesse istituzioni pubbliche chiamate a tutelare in primis i diritti fondamentali dell’infanzia. Tale prospettiva non può che destare massimo allarme in tutta la comunità democratica.
L’ASGI chiede a tutte le associazioni, enti di tutela, sindacati e agli esponenti del mondo della cultura, della scienza, della società civile di condividere i contenuti del presente appello e di operare in ogni sede che si ritenga opportuna al fine di stralciare dal disegno di legge A.C. 2180 gli artt. 45, comma 1, lett. f) e 21;
L’ASGI fa appello a tutti i deputati affinché chiedano lo stralcio dal disegno di legge A.C. 2180 degli artt. 45, comma 1, lett. f) e 21, ovvero esprimano voto negativo su tali articoli, se posti in votazione.