Le legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) conferma alcune prestazioni sociali già vigenti ma contiene anche importanti novità. Di seguito un breve riepilogo.
E’ confermato il Bonus asili nido (poiché già nella legge istitutiva 232/2016 art. 1 comma 355 era previsto uno stanziamento per il 2021) sul quale è poi intervenuto il Tribunale di Milano riconoscendolo a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti e il messaggio INPS n. 4768 che ha recepito il contenuto dell’ordinanza.
E’ confermato il Premio alla nascita (istituito con la legge di bilancio 232/2016 art. 1 comma 353) ovverosia l’erogazione di 800 euro una tantum per ogni figlio nato o adottato. La prestazione viene riconosciuta a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti a seguito dell‘ordinanza del Tribunale di Milano del 12 dicembre 2017.
E’ confermato il Bonus Bebé (vedi comma 362 art. 1 l. 178/2020) istituito nel 2014 e sul quale attualmente pende un giudizio innanzi alla Corte di Giustizia su rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale.
E’ confermata la Card cultura (vedi comma 576 art. 1 l. 178/2020) a coloro che compiranno 18 anni nel 2021 rispetto alla quale non vi sono limitazioni discriminatorie: è riconosciuto a tutti senza limiti di titolo di soggiorno.
E’ istituito un contributo mensile di 500 euro (art. 1 comma 365 l. 178/2020) per le madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Nella legge istitutiva non vi sono limitazioni in base al titolo di soggiorno ma i i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo verranno individuati con decreto del Ministero del lavoro entro 60 giorni dall’approvazione della legge.
A partire dal 1 luglio 2021 entrerà in vigore l’Assegno Unico familiare (istituito con il c.d. Family Act) che spetterà non solo alle lavoratrici e lavoratori dipendenti ma anche agli autonomi e ai disoccupati con almeno un figlio a carico a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni del figlio. La misura sarà a beneficio non solo dei cittadini italiani, ma di tutte le famiglie con minori con un regolare permesso di soggiorno purché risiedano in Italia da più di due anni. La legge di bilancio 2021 ha stanziato per il fondo 340 milioni nel 2021 che diventeranno 400 nel corso del 2022. (art. 1 comma 362 l. 178/2020)
Almeno fino all’entrata in vigore dell’Assegno Unico (o bonus famiglia) tutte le altre prestazioni familiari continueranno a essere erogate.